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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29283/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda avvisi di accertamento ICI e una domanda di rimborso ICI relativi a fabbricati di proprietà di una cooperativa agricola. La contribuente aveva impugnato l’avviso con cui il Comune aveva richiesto l’ICI per l’anno 2006 e aveva chiesto anche il rimborso dell’ICI pagata per gli anni 2002-2004, sostenendo che gli immobili dovessero essere considerati rurali e quindi esclusi dall’imposta. La CTR aveva accolto l’appello della cooperativa ritenendo decisiva la funzionalità agricola concreta degli immobili, anche a prescindere dalla classificazione catastale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l’esistenza di giudicato esterno su una precedente sentenza tra le stesse parti relativa all’anno 2007; 2) la violazione dell’art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993, perché l’esenzione ICI per ruralità spetta solo agli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10, mentre i fabbricati in causa risultavano classificati D/7. La resistente ha eccepito inoltre l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per una pretesa acquiescenza preventiva del Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare della cooperativa sull’acquiescenza preventiva, ritenendola non configurabile ai sensi dell’art. 329 c.p.c. perché solo successiva alla sentenza. Ha poi ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo sul giudicato esterno per difetto di autosufficienza e perché la sentenza invocata non era adeguatamente allegata e illustrata. Ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che, ai fini dell’ICI, la ruralità rileva solo se l’immobile è catastalmente classificato come rurale (A/6 o D/10), con esclusione della possibilità di accertare in via incidentale la ruralità sulla sola base della concreta destinazione agricola. Tuttavia l’accoglimento è stato limitato agli anni 2002-2004; per l’anno 2006 la Corte ha rilevato che la contribuente allegava una domanda di variazione catastale presentata il 14 ottobre 2011, la cui eventuale efficacia retroattiva fino a cinque anni antecedenti imponeva accertamenti in fatto al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per il prosieguo e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557

    la ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola rileva ai fini fiscali secondo i requisiti normativi, ma ai fini ICI la Corte ribadisce che conta la classificazione catastale rurale e non la sola funzionalità concreta dell’immobile

  • art. 23 D.L. 30 dicembre 2008, n. 207

    con il combinato disposto richiamato dalla giurisprudenza di legittimità esclude dall’ICI gli immobili iscritti in catasto come rurali nelle categorie A/6 o D/10

  • art. 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    l’esenzione ICI opera solo per gli immobili che, sulla base del classamento rurale, non rientrano nella base imponibile dell’imposta

  • art. 329 c.p.c.

    l’acquiescenza preclusiva dell’impugnazione è soltanto quella successiva alla sentenza; non è configurabile una rinuncia preventiva all’impugnazione

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge deve denunciare correttamente la falsa applicazione della norma

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per definire l’attività agricola cui possono essere strumentali i fabbricati

  • art. 194 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato solo nel contesto della nota del Comune, senza incidere sulla decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento alla motivazione per relationem e alla struttura del ricorso, senza che la Corte ne faccia una ratio decisiva

Massime di principio

  • In tema di ICI, l’esenzione per ruralità dei fabbricati opera, di regola, quando l’immobile risulti iscritto nel catasto fabbricati con attribuzione della categoria rurale corretta; la mera concreta destinazione agricola o strumentale non è sufficiente, salvo il caso di immobile non ancora accatastato.
  • Se il contribuente contesta la soggezione all’ICI per asserita ruralità, deve agire anche sul piano catastale quando la classificazione non sia coerente con la pretesa esenzione; allo stesso modo, l’ente impositore deve impugnare l’attribuzione catastale rurale se intende pretendere l’imposta.
  • Il giudice tributario non può accertare in via incidentale la ruralità fiscale dell’immobile prescindendo dal relativo classamento catastale, perché la procedura normativa di variazione/annotazione catastale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’agevolazione anche con efficacia retroattiva nei limiti di legge.
  • L’acquiescenza idonea a precludere l’impugnazione ex art. 329 c.p.c. è solo quella successiva alla decisione, non potendo derivare da dichiarazioni o impegni anteriori alla sentenza.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente dedotto in cassazione, deve essere allegato e descritto in modo specifico, con indicazione del suo contenuto e della sua effettiva idoneità a spiegare effetti preclusivi nel giudizio pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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