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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51153/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 25/05/2022, che rideterminava le pene nei confronti dei ricorrenti. COSSIDENTE Antonio deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio: sostiene che la circostanza attenuante per collaborazione e le attenuanti generiche non sono state applicate nella massima misura meritata e chiede ulteriore riduzione della pena anche alla luce del giudizio sulla personalità ex art.133 c.p. SCAVONE Michele deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.7 del d.l. n.152/1991 (agevolazione mafiosa): sostiene che la Corte di Appello ha affermato la "finalità agevolatrice" senza adeguata motivazione, che non è stata identificata l'organizzazione mafiosa agevolata e che, in mancanza di aggravante, il reato sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di COSSIDENTE Antonio (manifestamente infondato sul punto del trattamento sanzionatorio, essendo state applicate le riduzioni nella misura massima possibile) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Ha rigettato il ricorso di SCAVONE Michele (infondato): la Corte ha ritenuto che la sussistenza della circostanza aggravante ex art.7 d.l. n.152/1991, in relazione alla fattispecie associativa, fosse già stata accertata e resa definitiva da precedente pronuncia rescindente (sent. n.19321/2017) dando vita a un giudicato progressivo, per cui il punto non poteva essere nuovamente discusso; ha precisato inoltre che l'assenza di incremento della pena in sede di commisurazione non implica l'elisione dell'aggravante. Anche SCAVONE è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.7 d.l. n.152 del 1991

    Circostanza aggravante (agevolazione/uso del metodo mafioso). La Corte ha considerato che la sussistenza di tale aggravante, accertata nella precedente pronuncia rescindente, è stata confermata e costituisce oggetto di giudicato progressivo, impedendo la sua rinnovata valutazione.

  • art.416-bis c.p. (richiamata come circostanza attenuante art.416-bis, comma 1, n.3)

    Riferimento alle circostanze connesse all'articolazione della fattispecie mafiosa; qui la Corte segnala che una specifica attenuante connessa all'art.416-bis è stata applicata nella massima misura possibile (riduzione della metà).

  • art.133 cod. pen.

    Norma relativa alla valutazione della personalità nel giudizio di pena; invocata dal ricorrente per ottenere maggiore diminuzione della pena, ma non ritenuta idonea a sovvertire la determinazione sanzionatoria già operata.

  • art.628 c.p.p., comma 2

    Disciplina i limiti del giudice del rinvio dopo annullamento parziale; la Corte ha richiamato il divieto di riesaminare punti che hanno assunto carattere di intangibilità per effetto del giudicato progressivo.

  • art.624 c.p.p.

    Richiamata in tema di autorità della cosa giudicata e limiti della pronuncia rescindente; utile a spiegare la nozione di giudicato progressivo.

  • art.616 c.p.p.

    Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata: applicata per irrogare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudicato progressivo: quando la Corte di Cassazione, in una pronuncia rescindente, si è pronunciata definitivamente su un punto (es. sussistenza di un'aggravante), tale punto non può essere nuovamente riesaminato dal giudice di rinvio o da successive impugnazioni; costituisce limite oggettivo della devoluzione.
  • L'aggravante ex art.7 d.l. n.152/1991 può essere valorizzata sia sotto il profilo del 'metodo' sia sotto il profilo delle finalità; se è stata già ritenuta in una pronuncia definitiva, la sua riconferma nei gradi successivi è preclusa da giudicato.
  • L'assenza di incremento della pena nel momento della commisurazione non equivale alla cancellazione dell'aggravante: la circostanza rimane accertata, e la valutazione della pena può tenerne conto in modo non strettamente quantitativo.
  • Per i motivi di impugnazione relativi alla determinazione della pena (es. misura delle attenuanti), la Corte di Cassazione richiede che vi sia un vizio di diritto o di motivazione idoneo a superare la discrezionalità del giudice del merito: l'applicazione massima di attenuanti riconosciute esclude, di regola, il successo del ricorso sulla commisurazione.
  • Le impugnazioni manifestamente inammissibili o infondate possono comportare severe conseguenze per il ricorrente (condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende), per cui va valutata con attenzione la fondatezza giuridica del motivo di cassazione proposto.
  • La questione della prescrizione può risultare irrilevante se, per effetto del giudicato, viene accertata un'aggravante che impedisce il decorso della prescrizione; pertanto la difesa che si fonda sulla prescrizione deve considerare lo stato del giudicato sulle circostanze rilevanti.

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