Sentenza n. 15894/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell’AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell’AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell’ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell’ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii)l’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché atti regionali e ministeriali presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato la determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 che approvava gli elenchi dei fornitori tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e i relativi atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e gli atti di rilevazione e certificazione del fatturato. La sentenza non esamina i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorso è definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto l'assolvimento degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali e l'estinzione dell'obbligazione con il versamento integrale di tale quota. La ricorrente ha dichiarato, con memoria del 24 settembre 2026, di aver versato la quota ridotta e di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure. Spese compensate, in ragione della definizione in rito e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il versamento della quota del 25% degli importi indicati negli atti regionali assolve gli obblighi di ripiano per il periodo considerato e, una volta integralmente effettuato, estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Nel caso concreto, il versamento e la dichiarata rinuncia all'interesse hanno determinato la sopravvenuta improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo;
Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse della parte alla decisione; nel caso concreto ciò è derivato dal versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta e dalla dichiarazione della ricorrente.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025 per gli obblighi di ripiano dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dei fornitori e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al relativo pagamento.
- Quando, per effetto della disciplina sopravvenuta e della condotta della ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione, il giudizio di impugnazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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