Corte di giustizia, Sentenza C-765/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2023. — D. M. contro Azienda Ospedale-Università di Padova. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova. — Rinvio pregiudiziale – Sanità pubblica – Normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale per il personale sanitario – Sospensione dalle funzioni senza retribuzione per il personale che rifiuta il vaccino – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Medicinali per uso umano – Vaccini anti COVID-19 – Regolamento (CE) n. 507/2006 – Validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate – Regolamento (UE) 2021/953 – Divieto di discriminazione tra persone vaccinate e non vaccinate – Irricevibilità. — Causa C-765/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ordinario di Padova ha sollevato numerosi quesiti sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 imposto al personale sanitario italiano e sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia non è entrata nel merito delle questioni, ma ha dichiarato l’intero rinvio irricevibile per difetto di motivazione sufficiente e di nesso con le norme UE invocate. La sentenza ribadisce inoltre che le autorizzazioni condizionate dei vaccini non creano, di per sé, un obbligo di vaccinazione per i destinatari e che il regolamento 2021/953 non disciplina gli obblighi vaccinali nazionali.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile su obbligo vaccinale anti COVID-19 per personale sanitario, validità delle autorizzazioni condizionate dei vaccini e applicabilità del regolamento (UE) 2021/953
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza: (1) se le autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio dei vaccini anti COVID-19 fossero ancora valide alla luce di cure alternative e dei diritti fondamentali; (2) se tali vaccini potessero essere usati per l’obbligo vaccinale anche in caso di immunità naturale da pregresso contagio; (3) se l’obbligo potesse essere imposto senza una previa procedura cautelativa e nel rispetto dell’articolo 41 della Carta; (4) se la sospensione dal lavoro senza retribuzione fosse compatibile con il principio di proporzionalità; (5) se la valutazione dell’adibizione a mansioni diverse dovesse avvenire nel contraddittorio ex articolo 41 della Carta; (6) e (7) se il regolamento (UE) 2021/953, in combinato con i principi di proporzionalità e non discriminazione, ostasse a una disciplina nazionale che tratta diversamente sanitari esentati per ragioni mediche e sanitari non vaccinati, anche se cittadini di altri Stati membri.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio perché il giudice nazionale non ha indicato con precisione le disposizioni dell’Unione e il nesso tra esse e la controversia principale, né ha spiegato in modo sufficiente perché la validità delle autorizzazioni condizionate o l’interpretazione del regolamento (UE) 2021/953 fossero necessarie per decidere la causa. In particolare, il rilascio di un’autorizzazione condizionata ai sensi del regolamento n. 507/2006 non impone ai singoli alcun obbligo di vaccinarsi, mentre il regolamento 2021/953 mira soltanto a facilitare la libera circolazione tramite certificati COVID digitali e non istituisce né un diritto né un obbligo a essere vaccinati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Regolamento (CE) n. 507/2006
- Direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (UE) 2021/953
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 3, 35 e 41
- Articoli 49 e 56 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 7, TFUE
Rinvio pregiudiziale su obbligo vaccinale del personale sanitario e diritto dell’Unione
La causa C‑765/21 trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Padova nell’ambito di una controversia tra una infermiera sospesa dal servizio senza retribuzione e l’azienda ospedaliero-universitaria datrice di lavoro. Il giudice nazionale chiedeva chiarimenti sulla validità delle autorizzazioni condizionate dei vaccini anti COVID-19, sulla possibilità di imporli ai sanitari, sulle conseguenze disciplinari della mancata vaccinazione e sulla rilevanza del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE.
Fatti e procedimento principale
D.M., infermiera dal 2017 presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale universitario, è stata sospesa il 16 settembre 2021 perché non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021. La sospensione era senza retribuzione, poiché non era possibile adibirla a mansioni diverse che evitassero il rischio di contagio. Nel ricorso d’urgenza proposto per ottenere la riammissione in servizio, la ricorrente sosteneva, tra l’altro, l’illegittimità nazionale e unionale della disciplina, oltre al fatto di essere guarita da SARS-CoV-2 e quindi naturalmente immunizzata.
Normativa UE richiamata dal giudice del rinvio
Il giudice di Padova ha richiamato in particolare:
- il regolamento (CE) n. 507/2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano;
- il regolamento (UE) 2021/953, sul quadro dei certificati COVID digitali dell’UE;
- gli articoli 3, 35 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il rinvio menzionava anche, indirettamente, il regolamento (CE) n. 726/2004 e la direttiva 2001/83/CE, richiamati dal regolamento n. 507/2006.
Contenuto essenziale della disciplina europea richiamata
Quanto al regolamento n. 507/2006, la Corte ricorda che l’autorizzazione condizionata può essere rilasciata quando, pur in assenza di dati clinici completi, il rapporto rischio/beneficio è positivo, il richiedente può fornire successivamente dati completi, il medicinale risponde a esigenze mediche insoddisfatte e i benefici per la salute pubblica superano il rischio dovuto alla mancanza di dati supplementari. Il regolamento 2021/953, invece, istituisce un quadro per il rilascio e l’accettazione di certificati di vaccinazione, test e guarigione con la finalità di agevolare la libera circolazione durante la pandemia.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte dichiara irricevibile la prima questione perché il giudice nazionale non ha identificato concretamente le autorizzazioni in commercio di cui dubitava, né ha spiegato in modo preciso quali elementi di tali autorizzazioni sarebbero incompatibili con l’articolo 4 del regolamento n. 507/2006 o con gli articoli 3 e 35 della Carta. Inoltre, non è stato chiarito il nesso tra la validità delle autorizzazioni e la controversia principale, che verteva invece sulla legittimità dell’obbligo vaccinale nazionale e della sospensione dal lavoro.
La Corte sottolinea inoltre che il rilascio di un’autorizzazione condizionata costituisce un prerequisito per l’immissione in commercio del vaccino, ma non comporta alcun obbligo per i destinatari potenziali di farsi vaccinare.
Ragionamento sulle questioni dalla seconda alla quinta
Le seconde quattro questioni, esaminate congiuntamente, chiedevano in sostanza se il regolamento n. 507/2006 ostasse all’uso dei vaccini autorizzati condizionatamente per adempiere all’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario, anche in presenza di immunità naturale, e se la sospensione senza retribuzione fosse compatibile con la proporzionalità e con il diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta.
La Corte rileva che:
- l’articolo 168, paragrafo 7, TFUE lascia agli Stati membri la competenza in materia di politica sanitaria, purché essi rispettino il diritto dell’Unione;
- il giudice del rinvio ha fondato i quesiti su una premessa non dimostrata, ossia che il regolamento n. 507/2006 disciplini le condizioni nazionali dell’obbligo vaccinale e le conseguenze della sua inosservanza;
- manca la spiegazione del collegamento tra il contenuto delle autorizzazioni condizionate e la normativa italiana contestata.
Quanto all’articolo 41 della Carta, la Corte ricorda che esso si rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e non agli Stati membri, salvo che esprima un principio generale del diritto dell’Unione applicabile nell’attuazione del diritto UE; tuttavia, nel caso concreto non è stato dimostrato che la normativa italiana costituisse attuazione del diritto dell’Unione. Per questo le questioni dalla seconda alla quinta sono dichiarate irricevibili.
Ragionamento sulle questioni sesta e settima
Con le ultime due questioni il giudice del rinvio invocava il regolamento (UE) 2021/953, sostenendo che esso vieterebbe discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati e che, quindi, la disciplina italiana sarebbe incompatibile con il trattamento differenziato tra sanitari esentati per ragioni mediche e sanitari che rifiutano il vaccino, nonché con l’eventuale applicazione dell’obbligo a cittadini di altri Stati membri.
La Corte osserva che il regolamento 2021/953 non mira a disciplinare gli obblighi vaccinali nazionali, ma soltanto a creare un quadro per i certificati COVID digitali al fine di facilitare la libera circolazione. I considerando evocati dal giudice non bastano a fondare l’interpretazione richiesta, perché non hanno efficacia vincolante autonoma. Inoltre il considerando 36 afferma espressamente che il regolamento non istituisce un diritto né un obbligo a essere vaccinati.
La Corte aggiunge che il giudice nazionale non ha indicato una situazione transfrontaliera concreta né spiegato perché le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sarebbero rilevanti nel caso di specie. Per tali ragioni, anche le questioni sesta e settima sono irricevibili.
Esito e dispositivo
La Corte conclude che l’intera domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, in particolare per la mancanza di una motivazione sufficiente sul nesso tra le norme dell’Unione invocate e la controversia principale. Il rinvio è quindi dichiarato irricevibile integralmente.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori del diritto, la sentenza conferma che:
- l’autorizzazione condizionata di un vaccino non equivale a un obbligo individuale di vaccinazione;
- il regolamento (UE) 2021/953 riguarda i certificati COVID digitali e la libera circolazione, non la legittimità degli obblighi vaccinali nazionali;
- un rinvio pregiudiziale deve indicare con precisione le disposizioni UE rilevanti e il loro collegamento concreto con il caso, altrimenti è irricevibile;
- l’articolo 41 della Carta non può essere invocato in astratto contro una disciplina nazionale se non è dimostrato che essa costituisca attuazione del diritto dell’Unione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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