Cassazione Civile, Sentenza n. 3241/2020 del 11/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore e riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate, riferita a due cartelle. Per una cartella relativa a IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA e IRAP dell’anno 2005, deduceva l’omessa notificazione. Le commissioni tributarie avevano respinto il ricorso, ritenendo regolare la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e attribuendo all’attestazione postale efficacia probatoria privilegiata, contestabile mediante querela di falso. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato, richiamando gli artt. 2699 e 2700 c.c. e altre disposizioni, che l’attestazione dell’agente postale potesse avere fede privilegiata, assumendo che questi fosse incaricato di pubblico servizio e non pubblico ufficiale; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 222 c.p.c. e degli artt. 1 e 39 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la necessità di sospendere il giudizio tributario in presenza di querela di falso; con il terzo ha denunciato la nullità della sentenza per la mancata applicazione delle medesime norme sulla sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale, per le attività che vi risultano compiute nell’ambito della notificazione, ha efficacia certificatoria fino a querela di falso; la decisione impugnata aveva quindi correttamente considerato l’avviso di ricevimento atto pubblico con fede privilegiata. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la presentazione di una querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario, che è dovuta solo quando il giudice ne rilevi la pertinenza rispetto al documento e la rilevanza ai fini della decisione. Tale valutazione non equivale a un giudizio prognostico sul merito della querela, ma riguarda la sua idoneità a determinare l’arresto del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese: euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate; euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori in favore di Equitalia Nord. La Corte ha inoltre disposto il doppio contributo.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso.
L’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale fa fede, fino a querela di falso, delle attività di notificazione che vi sono attestate.
art. 1 L. n. 890/1982
essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico.
La notificazione eseguita mediante il servizio postale rientra nell’attività notificatoria dell’ufficiale giudiziario, che può avvalersi del servizio postale per l’incarico ricevuto; l’avviso di ricevimento sottoscritto documenta con efficacia privilegiata le attività in esso attestate.
art. 8 L. n. 890/1982
Questa Corte è costante nell’affermare che la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico.
L’attestazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, relativa all’esecuzione della notificazione secondo l’art. 8, ha efficacia probatoria fino a querela di falso.
art. 222 c.p.c.
Il giudice tributario non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorchè venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perchè il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione.
La presentazione di una querela di falso non determina automaticamente la sospensione del giudizio tributario. La sospensione è necessaria quando il giudice riscontri che la querela è pertinente al documento impugnato e rilevante per la decisione.
art. 3 d.lgs. n. 546/1992
la Commissione tributaria regionale ha considerato che la cartella in questione era stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e l’attestazione dell’Ufficio postale ha natura di atto pubblico che gode della speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. e può essere impugnata solo attraverso querela di falso; tale querela è regolata dagli artt. 221 c.p.c. e ss. che riserva al giudice ordinario la competenza a conoscere della querela, mentre l’art. 222 prevede la pronuncia incidentale del giudice in materia e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3 afferma che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la soluzione della controversia ad eccezione delle querele di falso riservate ad altra giurisdizione.
La norma è richiamata per il limite alla cognizione incidentale del giudice tributario in materia di querela di falso, riservata alla giurisdizione ordinaria.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Il giudice tributario non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorchè venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perchè il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione.
La sospensione del processo tributario in presenza di querela di falso dipende dalla pertinenza della querela al documento e dalla sua rilevanza per la decisione, non dalla sola presentazione dell’atto.
Massime di principio
- L’avviso di ricevimento sottoscritto dall’agente postale fa fede fino a querela di falso delle attività di notificazione che vi risultano compiute, quando documenta la notificazione eseguita nell’ambito dell’incarico notificatorio affidato all’ufficiale giudiziario.
- La proposizione di una querela di falso non impone di per sé la sospensione del giudizio tributario: il giudice deve verificare che essa sia pertinente al documento contestato e rilevante per la decisione, senza anticipare una valutazione prognostica sul merito della querela.
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