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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento a) del verbale della seduta del 27 giugno 2025 della Conferenza di servizi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio transizione energetica della Regione, avente ad oggetto "L.R. 19/2012 art. 12, D.Lgs.387/2003 art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare flottante denominato "SUNFLO - CAVA ACCO SUPERIORE" (n. pratica EN/2450.1, N. fascicolo ALP-EN/2450.1) e allegati, anche grafici; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente e tra essi, in particolare: - il verbale di Conferenza di servizi della seduta del 30 gennaio 2025; - la nota della Regione del 26 settembre 2025 n. prot. 0656231/P/GEN; - le note prot. 14627/2024 del 3 settembre 2024, prot. 21080/2024 del 19 dicembre 2024, prot. n. 1702/2025 del 10 febbraio 2025, prot. n. 14327/2025 del 17 ottobre 2025 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e allegati.

Giustizia amministrativa202500562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante in area classificata a pericolosità idraulica elevata P3

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il verbale della Conferenza di servizi e gli atti connessi con cui era stata respinta la richiesta di Autorizzazione unica per l’impianto solare flottante. Il diniego era fondato sul parere non favorevole dell’Autorità di Bacino, secondo cui l’area ricadeva in una zona a pericolosità idraulica elevata (P3) e l’intervento non rientrava tra quelli ammessi dagli articoli 7 e 12 delle N.T.A. del P.G.R.A. La ricorrente ha dedotto vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Autorità di Bacino ha dato atto dell’aggiornamento e della revisione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio del P.G.R.A. La società ha quindi chiesto alla Regione la revoca del diniego e la riapertura della Conferenza di servizi. Il procedimento è stato riaperto ai sensi dell’art. 14-ter l. 241/1990; l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole in ragione del sopravvenuto mutamento pianificatorio; la Conferenza di servizi ha concluso positivamente i lavori e la Regione ha rilasciato l’Autorizzazione unica. Poiché la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, e le amministrazioni hanno aderito alla relativa richiesta, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione del fatto che l’assentibilità del progetto è derivata dalla sopravvenuta revisione degli strumenti pianificatori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Disciplina la Conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona, utilizzata per la riapertura del procedimento.

  • art. 7 N.T.A. del P.G.R.A.

    Richiamato quale disposizione che individuava gli interventi ammessi nelle aree soggette a pericolosità idraulica.

  • art. 12 N.T.A. del P.G.R.A.

    Richiamato quale disposizione che individuava gli interventi ammessi nelle aree soggette a pericolosità idraulica.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravvenuti atti dell’amministrazione soddisfano integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sull’illegittimità dell’atto originariamente impugnato.
  • La riapertura del procedimento e la riedizione favorevole del potere, determinate da una sopravvenuta revisione degli strumenti pianificatori, possono comportare la cessazione della materia del contendere quando conducono al rilascio del titolo amministrativo richiesto.
  • La regolazione delle spese può essere compensata quando il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente dipende da una sopravvenienza pianificatoria e non dall’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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