Cassazione Civile, Ordinanza n. 03347/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza tributaria promosso dalla contribuente per ottenere l'integrale esecuzione di una precedente sentenza della CTR che le aveva riconosciuto il diritto al rimborso di imposte versate in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Il giudice dell'ottemperanza aveva accolto il ricorso della contribuente e nominato un commissario ad acta, ritenendo che l'Agenzia non avesse provato lo sforamento delle istanze di rimborso rispetto alle risorse stanziate per il triennio 2015/2017 e, quindi, che non ricorressero i presupposti per applicare la disciplina sopravvenuta dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017, che ha introdotto limiti quantitativi all'erogazione dei rimborsi. L'Agenzia ricorre in cassazione denunciando violazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014, 16-octies d.l. n. 91/2017, 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, 2969 c.c. e 111 Cost., sostenendo che la CTR abbia escluso erroneamente l'applicazione della disciplina sui limiti del rimborso, applicabile anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che il diritto al rimborso derivi da sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti della motivazione. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi per benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste, anche mediante commissario ad acta, ma non può escludere in radice l'applicazione della disciplina sopravvenuta che regola la fase esecutiva del rimborso. Poiché la CTR aveva negato l'applicabilità dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 pur essendo il giudizio di ottemperanza iniziato dopo la sua entrata in vigore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
disciplina i fondi destinati ai rimborsi fiscali per eventi calamitosi; nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificarne la disponibilità e, se incapienti, attivare le procedure esecutive previste.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017
introduce limiti quantitativi al rimborso, applicabili anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il diritto al rimborso è stato accertato con sentenza definitiva.
artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992
disciplinano l'ottemperanza tributaria, che mira a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi da eseguire.
art. 2969 c.c.
norma invocata dalla ricorrente tra i vizi di violazione di legge; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sulla correttezza della decisione e sulla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
evocato per affermare che la disciplina dei limiti al rimborso va letta in modo compatibile con il giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti patrimoniali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un'esecuzione meccanica, ma può e deve precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato e verificare la compatibilità dell'attuazione con la disciplina sopravvenuta applicabile alla fase esecutiva.
- I limiti quantitativi ai rimborsi fiscali previsti dalla normativa speciale si applicano anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, se il giudizio di ottemperanza o altra fase esecutiva è instaurato dopo l'entrata in vigore della disciplina limitativa.
- In presenza di fondi destinati ai rimborsi per eventi calamitosi, il giudice dell'ottemperanza deve accertare la capienza delle risorse; se i fondi sono incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste per assicurare l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, senza poter disporre una falcidia del diritto patrimoniale giudizialmente riconosciuto.
- La disciplina dei limiti al pagamento dei rimborsi va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, secondo un criterio di giusto equilibrio tra esigenze di finanza pubblica e tutela del credito riconosciuto al contribuente.
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