Cassazione Penale, Sentenza n. 3570/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (riesame) che aveva confermato parzialmente la custodia cautelare in carcere per: partecipazione a un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a frodi IVA e accise tramite una "cartiera" (AGM Petrol S.r.l. e contratto di deposito con Made Petrol), reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000 (art. 8, art. 5) e aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. per presunti legami e agevolazione a favore del clan dei Casalesi. Il ricorso articolava vizi di motivazione relativi a: mancata prova della effettiva partecipazione e del ruolo di "socio" nel sodalizio; insufficiente prova del rapporto con il clan e del dolo specifico per l'aggravante 416‑bis; inesistenza della persistenza dei reati dopo aprile 2018; illogicità nella valutazione del pericolo di recidiva e nella scelta della custodia cautelare in carcere.
La decisione
Il ricorrente ha depositato una dichiarazione sottoscritta e autenticata di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la ritualità della rinuncia; perciò i motivi non sono stati esaminati nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 alla Cassa delle ammende (sanzione ex art. 616 c.p.p.). Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Contestata l'associazione per delinquere; la decisione non entra nel merito poiché il ricorso è stato rinunciato.
art. 416‑bis comma 1 cod. pen.
Aggravante per avere agevolato attività della criminalità organizzata; la Corte non ha valutato l'esistenza del dolo specifico a causa della rinuncia al ricorso.
D.lgs. n. 74/2000 (art. 5, art. 8)
Rilevanti ai fini della contestazione di reati tributari (omessa dichiarazione IVA, omesso versamento imposte); non esaminati nel merito nella pronuncia impugnata dalla rinuncia.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma menzionata in relazione al trattamento procedurale del ricorso (contestualizzazione formale del procedimento).
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato una somma equitativa di euro 500.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att.
Riferimento formale per gli adempimenti di cancelleria dopo la dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia formale, sottoscritta e autenticata, rende inammissibile il ricorso e impedisce che i motivi vengano esaminati nel merito: prima di rinunciare va valutata la perdita della possibilità di impugnare le questioni sostanziali.
- Se il ricorrente intende conservare la possibilità di veder esaminati elementi di diritto (es. gravità della custodia cautelare, legami con organizzazioni mafiose), non deve rinunciare al gravame; la rinuncia comporta anche condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
- Le imputazioni di associazione per delinquere e di agevolazione a favore di organizzazioni mafiose richiedono, per essere confermate, una motivazione specifica e prove chiare sui legami e sul dolo specifico; in assenza di esame di merito (per rinuncia) tali profili restano non valutati.
- La scelta della misura cautelare (custodia in carcere) richiede una motivazione attuale e circostanziata sul pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio; contestare la misura richiede la produzione di elementi che contrastino tale valutazione.
- In procedimenti complessi con profili penali e tributari, valutare sempre il rapporto tra rischi processuali e opportunità di rinuncia: la rinuncia può avere vantaggi strategici ma comporta la cessazione del riesame giudiziario delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →