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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31915/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e indetraibili ai fini IVA. I costi derivavano da fatture emesse da una società controllata nei confronti della contribuente, nell'ambito di un contratto di servizi di consulenza organizzativa e informatica. Secondo l'Ufficio, le fatture erano troppo generiche, perché recavano la sola dicitura riferita al contratto, e mancava documentazione idonea a provare l'effettività delle prestazioni e a quantificarne il contenuto. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente e annullato gli avvisi; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. 633/1972, sostenendo che il mero rinvio al contratto non bastasse a indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni in fattura; 2) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, in relazione all'art. 21 d.P.R. 633/1972 e all'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito gli oneri probatori, poiché sarebbe spettato alla contribuente dimostrare i requisiti di deducibilità/inerenza del costo; 3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, per avere la CTR ritenuto sufficienti i calendari predisposti dalla società fornitrice a provare i requisiti di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che il richiamo in fattura al contratto di servizi, di contenuto ampio e puntualmente richiamato, era sufficiente a soddisfare i requisiti minimi di indicazione della natura, quantità e qualità delle prestazioni previsti dall'art. 21 d.P.R. 633/1972, non essendo necessaria una descrizione analitica e parcellizzata di ogni singola attività. Ha inoltre ritenuto che la regolarità formale delle fatture comportasse una presunzione di veridicità di quanto in esse riportato, con conseguente onere dell'Amministrazione di provare l'indeducibilità del costo per difetto di inerenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione un profilo autonomo di difetto di inerenza non specificamente devoluto nei gradi di merito, essendo stati prima contestati solo la pretesa irregolarità delle fatture e l'insufficienza documentale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione

    Il richiamo per relationem al contratto di servizi, quando il contratto individui compiutamente l'oggetto negoziale, può soddisfare l'obbligo di indicazione in fattura della natura, qualità e quantità delle prestazioni senza necessità di elencazione analitica di ogni singola attività.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    La regolarità formale delle fatture comporta una presunzione di veridicità di quanto in esse indicato; spetta quindi all'Amministrazione che contesti il costo dimostrare l'indeducibilità per difetto di inerenza.

  • art. 2697 c.c.

    Non può gravare sul contribuente, in presenza di fatture formalmente regolari, l'onere di fornire prova ulteriore dell'indeducibilità non contestata in modo specifico dall'Ufficio; l'onere probatorio resta in capo a chi contesta il costo.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le fatture devono contenere elementi idonei a descrivere l'operazione; il riferimento a un contratto di servizi può integrare tali requisiti se consente di individuare con chiarezza le prestazioni rese.

  • art. 226 della direttiva 2006/112/CE

    Per le prestazioni di servizi la fattura deve indicare entità e natura dei servizi e la data di effettuazione/ultimazione; tuttavia l'Amministrazione deve considerare anche informazioni complementari fornite dal soggetto passivo che richiamino in modo specifico e inequivoco la fattura.

  • art. 219 della direttiva 2006/112/CE

    Sono assimilati alle fatture i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento ad esse, con rilevanza integrativa delle informazioni complementari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge; il terzo motivo è stato però ritenuto inammissibile perché fondato su una questione nuova non trattata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In materia di IVA e deducibilità dei costi, il requisito descrittivo della fattura può essere soddisfatto anche mediante rinvio per relationem a un contratto di servizi, purché il contratto consenta di identificare in modo univoco l'oggetto delle prestazioni.
  • Non è necessario che la fattura elenchi in modo analitico e parcellizzato tutte le singole attività svolte quando il rapporto contrattuale ha contenuto ampio e le prestazioni sono comunque determinabili sulla base del titolo negoziale richiamato.
  • La regolarità formale della fattura fa presumere la veridicità dell'operazione documentata; pertanto, se l'Ufficio contesta la deducibilità del costo per difetto di inerenza o per inesistenza dell'operazione, deve fornire prova contraria adeguata.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito autonome non devolute ai giudici di merito; la censura è inammissibile se riguarda un profilo non specificamente contestato nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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