Sentenza n. 2672/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 305 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 305 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 305 del 2025, notificata via PEC al Ministero e dichiarativa del suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La documentazione prodotta attestava il passaggio in giudicato e la notificazione in forma esecutiva; risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio delle azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della PA. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notifica della pronuncia. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro 60 giorni. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La Carta docente è il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disciplina istitutiva del beneficio.
art. 14 d.l. 669/1996
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il TAR ha accertato che tale termine era trascorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. 669/1996, che prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione contro la Pubblica Amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La norma è indicata come ulteriore modifica dell’art. 14 d.l. 669/1996; il termine dilatorio di 120 giorni risultava decorso nel caso deciso.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale quando risultino il passaggio in giudicato, la rituale notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- In caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice può nominare un Commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l’esecuzione sostitutiva del titolo entro il termine assegnato e su richiesta della parte interessata.
Come è indicizzato
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