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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33209/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento e del relativo estratto di ruolo, con riferimento a cartelle esattoriali sottostanti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo non rituale la notifica delle cartelle e ammettendo la diretta impugnazione dell’estratto di ruolo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la notifica delle cartelle nonostante il concessionario avesse prodotto le relate; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto ammissibile l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo pur in presenza di cartelle validamente notificate; con il terzo ha censurato l’affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe stata rinuncia all’appello quanto a una specifica cartella, assumendo che l’atto di gravame si limitasse a precisare che quella cartella non era oggetto di impugnazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle di competenza erariale e alla relativa intimazione di pagamento, poiché un sopravvenuto intervento legislativo ha determinato lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. Nel resto, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il primo, ha cassato parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente avverso l’estratto di ruolo e le rimanenti cartelle di pagamento di competenza erariale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati

    la disposizione comporta lo stralcio ex lege dei debiti rientranti nei relativi presupposti, con cessazione della materia del contendere per la parte corrispondente della pretesa

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per escludere l’ammissibilità della autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza di specifico interesse ad agire

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 19 per sostenere l’inammissibilità dell’azione proposta contro l’estratto di ruolo

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    incide sull’interesse ad agire in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, configurandolo come condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, rilevante anche nei giudizi pendenti

  • art. 372 c.p.c.

    consente in cassazione il deposito della documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire nei limiti temporali indicati dalla Corte

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    menzionato come esempio di possibile pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo, idoneo a fondare l’interesse ad agire contro l’estratto di ruolo

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    menzionato come ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto rilevante ai fini dell’interesse ad agire contro l’estratto di ruolo

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nel contesto delle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, quale possibile fonte di pregiudizio concreto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammissibile in via generale e astratta, ma solo quando il contribuente dimostri uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo o dalla mancata/invalidità della notifica della cartella, secondo i casi selezionati dalla normativa sopravvenuta.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione a contenuto dinamico: può essere inciso anche da sopravvenienze normative fino al momento della decisione, con applicazione ai giudizi pendenti.
  • Se sopravviene una causa legale di stralcio del debito, la controversia deve essere dichiarata cessata per la parte corrispondente della pretesa tributaria.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, non basta dedurre in astratto la mera iscrizione a ruolo, ma occorre allegare e provare un pregiudizio attuale e concreto, come l’impossibilità di partecipare a gare, il blocco di pagamenti pubblici o la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • L’erronea affermazione di rinuncia all’impugnazione può essere censurata in cassazione quando il contenuto dell’atto di gravame, trascritto o comunque acquisito agli atti, dimostri che la parte si è limitata a delimitare l’oggetto dell’appello e non a rinunciare alla pretesa impugnatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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