Sentenza n. 1359/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensiva a) della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 129 del 27.6.25, avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 44 del 22/04/2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21/06/2023 per l’assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle e.q. - posizione economica 1 - profilo professionale farmacista mediante stipula di contratti di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato presso l’amministrazione comunale di parete”; b) dell’Avviso Pubblico approvato con la suddetta Determinazione, pubblicato in data 1.7.25 prot. 10584; c) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.5.25, recante approvazione del P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Programmazione) 2023 – 2025; d) della Deliberazione di G.C. n. 47 del 17.6.25 recante aggiornamento del P.I.A.O. 2025/2027; e) del P.I.A.O. 2023 – 2025 e del P.I.A.O. 2025/2027; f) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova procedura di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di un farmacista, con i relativi atti di programmazione del fabbisogno di personale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, già idonee non vincitrici nella graduatoria di un concorso per farmacista e interessate allo scorrimento della graduatoria, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha scelto di coprire un posto mediante procedura di stabilizzazione del personale precario. Hanno dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 3, comma 5, d.l. 44/2023 e 20 d.lgs. 75/2017, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta ed elusione o violazione della precedente sentenza del TAR che aveva annullato una precedente procedura di stabilizzazione per carenza motivazionale. Secondo le ricorrenti, il Comune avrebbe nuovamente privilegiato la stabilizzazione senza adeguatamente compararla con lo scorrimento della graduatoria valida ed efficace, e avrebbe utilizzato in modo non sufficiente il riferimento all'esperienza professionale dei lavoratori precari. In secondo luogo, hanno contestato l'avviso per non avere indicato espressamente, tra i requisiti di partecipazione, la laurea in farmacia, l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo, nonché per l'erronea individuazione del termine di presentazione delle domande. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra candidate collocate in posizioni diverse e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo omogenea e non confliggente la posizione delle ricorrenti, entrambe interessate alla legittimità della scelta amministrativa sulle modalità di copertura del fabbisogno. Nel merito, ha escluso la violazione o elusione del giudicato. La precedente sentenza aveva imposto al Comune di riesercitare il potere fornendo una motivazione adeguata, ma non aveva predeterminato l'esito della scelta né imposto lo scorrimento della graduatoria. Il nuovo PIAO e la determinazione impugnata hanno comparato stabilizzazione e scorrimento, valorizzando l'esperienza almeno triennale del personale precario, il superamento del precariato e la conservazione della memoria storica del servizio. Poiché l'annullamento precedente era stato pronunciato per difetto di motivazione, residuava all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella riedizione del potere. Il giudice ha inoltre escluso l'irragionevolezza della nuova motivazione: la contestazione delle ricorrenti, fondata sulla propria esperienza lavorativa più recente e continuativa, mirava a sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di merito, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. Le censure relative alla mancata indicazione dei requisiti professionali e al termine per la presentazione delle domande sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, poiché le ricorrenti non possedevano il requisito dei 36 mesi di servizio richiesto per la stabilizzazione e non avrebbero potuto partecipare alla procedura. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il giudice ha verificato che la nuova motivazione esplicitasse la comparazione tra stabilizzazione e scorrimento della graduatoria.
art. 3, comma 5, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023
Disciplina la procedura di stabilizzazione cui il Comune ha fatto ricorso, fondata anche sul requisito esperienziale del servizio prestato dal personale precario.
art. 20 d.lgs. 75/2017
Rileva quale disciplina della stabilizzazione del personale precario e del requisito esperienziale richiesto per l'accesso alla procedura.
art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.
Richiamato per distinguere le censure di violazione o elusione del giudicato, proponibili nel giudizio di ottemperanza, dalle nuove illegittimità del provvedimento rieditato, deducibili nel giudizio ordinario di cognizione.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza annulla un atto amministrativo per difetto di motivazione o di istruttoria, il giudicato impone all'amministrazione di riesercitare il potere eliminando il vizio, ma non predetermina necessariamente il contenuto della nuova decisione né esclude i margini di discrezionalità non specificamente conformati dalla sentenza.
- La violazione o elusione del giudicato nella riedizione del potere è configurabile solo se il nuovo atto riproduce i vizi già accertati, contrasta con prescrizioni puntuali della sentenza oppure persegue surrettiziamente il medesimo risultato già dichiarato illegittimo; non ricorre quando il giudicato lascia all'amministrazione un margine di scelta e questa adotta una motivazione nuova e adeguata.
- Nella scelta tra stabilizzazione del personale precario e scorrimento di una graduatoria valida ed efficace, l'amministrazione può valorizzare il requisito esperienziale dei destinatari della stabilizzazione, il superamento del precariato e la continuità della memoria professionale del servizio, purché tali elementi siano esplicitati e comparati con gli interessi contrapposti degli idonei in graduatoria.
- Il sindacato giurisdizionale sulla scelta discrezionale dell'amministrazione non consente al giudice o agli interessati di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa; la scelta è censurabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o altri vizi evidenti.
- Le censure rivolte ai requisiti o ai termini di una procedura selettiva sono inammissibili per difetto di interesse quando il ricorrente, non possedendo un requisito sostanziale di partecipazione, non potrebbe comunque prendere parte alla procedura.
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