Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle società controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio nel quale una lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accertamento di tre successivi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorsi con due società in diversi periodi, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello, su impugnazione delle società, aveva invece riformato integralmente la decisione di primo grado rigettando tutte le domande della lavoratrice. Questa aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal procuratore, con accettazione delle controparti.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalle controparti, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia ritualmente accettata, la Corte dichiara estinto il giudizio senza decidere sul merito.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamata la procedura camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene l'estinzione del processo per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa disciplina applicabile e non esamina i motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
- La rinuncia al ricorso priva di rilievo, ai fini della decisione, le questioni di merito o di diritto dedotte con i motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022
- ordinanza_civile · 7 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →