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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle società controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio nel quale una lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accertamento di tre successivi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorsi con due società in diversi periodi, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello, su impugnazione delle società, aveva invece riformato integralmente la decisione di primo grado rigettando tutte le domande della lavoratrice. Questa aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal procuratore, con accettazione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalle controparti, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia ritualmente accettata, la Corte dichiara estinto il giudizio senza decidere sul merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la procedura camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando interviene l'estinzione del processo per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa disciplina applicabile e non esamina i motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
  • La rinuncia al ricorso priva di rilievo, ai fini della decisione, le questioni di merito o di diritto dedotte con i motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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