Sentenza n. 3379/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti 1) del provvedimento con cui è stato comunicato – in data 22.10.2025 – alla ricorrente l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) - CODICE 01, codice concorso GIUSTIZIA/370/FUNZIONARI/CODICE01, (bando pubblicato sul portale inPA in data 30.07.2025), tenutasi in data 20 ottobre 2025, ore 16,00, Fiera di Catanzaro, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio di 20/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali; 2) del bando di concorso, ove ritenuto opportuno; 3) dei verbali inerenti alla formulazione e la validazione del quesito n. 23 in cui è stata individuata come unicamente corretta la risposta n. 2 (Senatore); 4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e i criteri di valutazione delle prove; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +0,75 punti sul quesito n. 23, previa eliminazione della penalizzazione di 0,25 e per i motivi individuati in narrativa; e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale per un totale di +1,00 punto. Punteggio parziale: 20 + 1,00 = 21; nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito, con conseguente declaratoria di illegittimità e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20/30 e conseguente esclusione, nonché quesito a risposta multipla n. 23 e relativi atti di validazione e correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, contestando il quesito n. 23, formulato nei termini: “In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), quale dei seguenti uffici possono assumere i magistrati?”. Le risposte indicate erano Presidente della Repubblica, Senatore e Ministro; la Commissione aveva individuato come corretta la risposta “Senatore”. La ricorrente, cui era stato attribuito il punteggio di 20/30, ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, par condicio, trasparenza e buon andamento ex art. 97 Cost., violazione della lex specialis, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento. Ha sostenuto che il quesito fosse ambiguo, erroneo e plurivoco, poiché il riferimento al regio decreto e alle successive modifiche avrebbe potuto indurre a considerare l'ordinamento vigente, consentendo ai magistrati, in determinate condizioni, di assumere anche l'incarico di Ministro o la carica di Presidente della Repubblica; ha inoltre dedotto che la risposta “Senatore” si fondasse su una disposizione incompatibile con i principi costituzionali e che il quesito richiedesse conoscenze specialistiche non comprese nei programmi concorsuali. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso fosse l'ente presso il quale i vincitori sarebbero stati destinati a instaurare il rapporto di servizio e che, pertanto, non fosse estraneo alla procedura. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il giudice ha affermato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta prescelta o di una prova, anche indiziaria, di arbitrarietà, illogicità o travisamento. Ha tuttavia ribadito che, nelle prove a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta; l'Amministrazione non può sottoporre ai candidati quesiti fondati sulla scelta della risposta “meno errata”. Nel caso concreto, la risposta “Senatore” è stata ritenuta corretta perché conforme all'art. 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, richiamato dalla Commissione nel verbale di validazione dei quesiti. L'incipit del quesito delimitava chiaramente il parametro normativo di riferimento al regio decreto sull'ordinamento giudiziario e successive modifiche. Trattandosi di una prova prevalentemente nozionistica, non era richiesto ai candidati di svolgere una complessa interpretazione sistematica comprensiva di tutte le sopravvenienze normative; il richiamo alla fonte normativa rendeva quindi individuabile la risposta corretta e non violava il principio di autosufficienza. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti processuali, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio nella procedura concorsuale.
art. 6 del bando di concorso
È invocato dalla ricorrente quale parametro della lex specialis, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.
art. 16, comma 1, regio decreto n. 12/1941
I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
La disposizione costituisce il fondamento normativo della risposta “Senatore”, ritenuta dalla Commissione e dal TAR l'unica risposta corretta al quesito.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quesiti; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova della relativa anomalia.
- Un quesito concorsuale a risposta multipla deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; è illegittimo un quesito che costringa il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una fonte normativa mediante formule come “in base alla legge” o “secondo il regolamento”, la risposta corretta deve essere individuata in coerenza con il diritto positivo pertinente alla fonte richiamata; ciò vale anche quando il quesito richiami la fonte normativa in generale senza indicare lo specifico articolo.
- In una prova concorsuale prevalentemente nozionistica, il riferimento chiaro a una determinata fonte normativa non impone al candidato una complessa elaborazione interpretativa comprensiva di tutte le sopravvenienze normative, salvo che la formulazione del quesito richieda espressamente tale operazione.
- Il Ministero destinato a instaurare il rapporto di servizio con i vincitori del concorso non è estraneo alla procedura concorsuale e possiede la legittimazione passiva nel giudizio relativo agli atti della procedura, anche se gli effetti diretti degli atti impugnati siano imputabili ad altri soggetti amministrativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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