Cassazione Civile, Ordinanza n. 14254/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti i primi due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia valutando l'intero compendio indiziario posto a base dell'accertamento fiscale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2003. Secondo l'Ufficio, la società contribuente avrebbe gestito in modo illegittimo libretti di controllo relativi a carburante agevolato per uso agricolo, sottraendo ingenti quantitativi di oli minerali al regime fiscale ordinario e determinando l'indebita fruizione dell'agevolazione. La C.T.R. aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto quello incidentale della società, reputando le dichiarazioni di terzi titolari dei libretti mere indagini prive di riscontri. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 333 e 336 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse trattato l'appello incidentale come mera reiezione dell'appello principale; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita mancanza di motivazione sull'accoglimento del ricorso incidentale della contribuente; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse trascurato un complessivo quadro indiziario formato da numerose dichiarazioni concordanti dei terzi, dal rinvenimento dei libretti presso la società, dalla loro gestione e compilazione da parte della stessa e dalla violazione delle regole di custodia dei libretti, elementi che avrebbero dovuto essere valutati come presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha osservato che il giudice di merito aveva omesso di considerare l'intero quadro indiziario posto a base dell'accertamento, limitandosi a svalutare le dichiarazioni dei terzi senza verificare se esse trovassero riscontro in altri elementi fattuali, e ha ribadito che nel processo tributario le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili come indizi, ma acquistano valore di prova presuntiva solo se connotate da gravità, precisione e concordanza. Perciò il ricorso è stato accolto limitatamente al terzo motivo, con assorbimento dei primi due, cassazione della sentenza e rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 333 c.p.c.
richiamato quale norma processuale asseritamente violata nella gestione dell'appello incidentale, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 336 c.p.c.
richiamato quale norma processuale asseritamente violata nella gestione dell'appello incidentale, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma del vizio di legittimità processuale invocata per i primi due motivi.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza tributaria di appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge sul trattamento degli indizi e delle presunzioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nella censura relativa alla ricostruzione induttiva dell'accertamento fiscale.
art. 2697 c.c.
richiamato per la disciplina dell'onere della prova nel processo tributario.
art. 2727 c.c.
richiamato come norma sulla nozione di presunzione semplice.
art. 2729 c.c.
richiamato quale parametro dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.
art. 6 CEDU
richiamato per affermare l'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario nel rispetto delle garanzie del giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come espressione del principio di parità delle armi nel processo tributario.
art. 3 Cost.
richiamato quale fondamento del principio di uguaglianza evocato in relazione alla parità delle armi.
art. 6, comma 5, d.m. 24 dicembre 2001, n. 454
richiamato per affermare l'obbligo di custodia del libretto di controllo presso la sede dell'impresa.
art. 2219 c.c.
richiamato dalla disciplina amministrativa sulla tenuta del libretto di controllo.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi sono ammissibili e utilizzabili come elementi indiziari, ma non costituiscono di per sé prova piena: per assurgere a prova presuntiva devono essere apprezzate dal giudice alla luce dei criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.
- La valutazione delle presunzioni non può essere frammentaria: il giudice di merito deve esaminare l'intero compendio indiziario posto a base dell'accertamento e non limitarsi a svalutare un singolo elemento trascurando gli altri indizi eventualmente convergenti.
- La presenza di più dichiarazioni concordanti non è sufficiente, da sola, a integrare una presunzione semplice; occorre verificare se i fatti noti siano storicamente precisi e se, in base a un ragionamento inferenziale plausibile, rendano probabile il fatto ignoto.
- In materia di accertamenti fiscali induttivi, il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali allegati dall'Amministrazione, compresi quelli relativi a violazioni di regole documentali o di custodia che possano rafforzare l'attendibilità della ricostruzione presuntiva.
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