Sentenza del 02/03/2017 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Motivazione - Per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è ritenuto pienamente legittimo quando mette il contribuente in condizione di comprendere chiaramente la pretesa fiscale e gli elementi sui quali essa si fonda. La motivazione per relationem è ammissibile se il richiamo ad altri documenti consente di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento. In tali condizioni, il diritto di difesa del contribuente è considerato garantito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della motivazione di un avviso di accertamento redatto per relationem, cioè mediante il richiamo a elementi di fatto contenuti in altri documenti. Il punto centrale è stabilire se tale modalità motivazionale consenta al contribuente di conoscere in modo sufficiente i termini della pretesa fiscale, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'imposizione, così da poter esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem degli avvisi di accertamento
Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento può essere assolto "per relationem", cioè mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da altri documenti.
La motivazione non deve necessariamente riportare integralmente tutti gli elementi già contenuti in altri atti, purché il richiamo sia sufficientemente chiaro e permetta al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di predisporre una difesa appropriata.
Cassazione, sentenze nn. 7149/2001 e 5646/1987
I precedenti confermano che la motivazione per relationem è valida quando consente al contribuente di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è valido se consente al contribuente di comprendere concretamente cosa viene contestato, su quali fatti si fonda la pretesa e quale normativa ne giustifica l'applicazione.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile, ma il documento richiamato deve essere conoscibile o adeguatamente individuato e il rinvio non può essere generico o indeterminato.
- Non è necessario che l'amministrazione riproduca integralmente gli atti richiamati, purché il contribuente possa accedervi o disponga di informazioni sufficienti per contestare efficacemente l'accertamento.
- La carenza di motivazione può essere dedotta quando l'avviso omette i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche oppure utilizza richiami documentali così vaghi da impedire una difesa effettiva.
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