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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13345/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione limitata alla irrogazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per la mancata estensione della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie; 2) violazione di legge per la mancata indicazione dei criteri di determinazione e quantificazione delle pene accessorie rispetto ai singoli reati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la statuizione relativa alle pene accessorie. Motivazione: la pena principale applicata con sentenza di patteggiamento era di due anni di reclusione (sospesa) e, ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p., l'applicazione di pene accessorie non è consentita per accordi con pena non superiore a due anni (salvo l'ipotesi del comma 1‑ter, non ricorrente). Pertanto le pene accessorie irrogate ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000 sono state eliminate senza travolgere l'accordo e la restante sentenza; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Predispone le pene accessorie applicabili per i reati tributari (interdizione dagli uffici direttivi, incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, divieti di rappresentanza fiscale, interdizione dall'ufficio in commissioni tributarie, ecc.). Nel caso concreto tali misure erano state irrogate ma la Corte ha ritenuto la loro irrogazione incompatibile con la misura della pena principale così come stabilito dall'art. 445 c.p.p.

  • art. 445, comma 1 e comma 1‑ter c.p.p.

    Il comma 1 esclude, in generale, l'applicazione di pene accessorie nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) quando la pena concordata non supera due anni; il comma 1‑ter contiene le eccezioni che qui non si applicano. La Corte ha invocato tale disciplina per dichiarare l'illegittimità delle pene accessorie imposte.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la sentenza di applicazione della pena mediante accordo (patteggiamento). Nel caso l'accordo era stato raggiunto sulla pena principale e non sulle pene accessorie, ragion per cui la legittimità delle accessorie è stata scrutinata separatamente.

  • art. 36 cod. pen.

    Prevede la pubblicazione della sentenza come misura accessoria. Nel provvedimento impugnato era stata ordinata anche la pubblicazione; la Corte ha eliminato le statuizioni accessorie complessive quando ha annullato le pene accessorie illegittimamente irrogate.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale relativa ai reati tributari contestati nelle specifiche fattispecie (capi di imputazione indicati). È il titolo di reato rispetto al quale è stata applicata la pena principale e in relazione al quale erano state imposte le pene accessorie.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale citata in relazione alle conclusioni del Procuratore generale che aveva chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie; disciplina la presentazione delle conclusioni del Procuratore generale nelle fasi di impugnazione straordinaria o di intervento.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021)

    Precedenti giurisprudenziali richiamati per affermare che l'illegittimità delle pene accessorie è rilevabile d'ufficio e che l'eliminazione delle pene accessorie, quando illegittime, non travolge necessariamente l'accordo e la restante sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Quando la pena concordata con patteggiamento è pari o inferiore a due anni, in base all'art. 445, comma 1, c.p.p., in linea generale non possono essere irrogate pene accessorie salvo che non ricorra una specifica eccezione normativa (comma 1‑ter). Pertanto le statuizioni accessorie imposte in tali casi sono suscettibili di annullamento.
  • Se le pene accessorie non sono state oggetto dell'accordo tra parti, il giudice deve verificare la compatibilità della loro irrogazione con i limiti previsti dalla legge per la sentenza di applicazione della pena; l'illegittimità è rilevabile anche d'ufficio.
  • L'eliminazione di pene accessorie illegittime non comporta necessariamente l'annullamento dell'intera sentenza di patteggiamento: la parte integrante e valida dell'accordo (pena principale) può rimanere ferma se l'illegittimità riguarda solo le accessorie.
  • Il difensore dovrebbe, in pendenza di accordo o sentenza di applicazione della pena, richiedere espressamente l'indicazione dei criteri utilizzati dal giudice per la determinazione e la quantificazione delle pene accessorie oppure prevedere nel patteggiamento l'esclusione o la specificazione delle stesse per evitare impugnazioni future.
  • In ipotesi simili è utile controllare sempre l'eventuale applicabilità delle eccezioni previste dall'art. 445, comma 1‑ter, e proporre impugnazione o istanze mirate quando le pene accessorie siano state imposte in contrasto con i limiti processuali previsti per il patteggiamento.

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