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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni proprietari di un immobile sito in Napoli, danneggiato dal terremoto del 1980, avevano agito contro Comune e amministrazione statale dopo che, con ordinanze del 1983, il fabbricato era stato assoggettato a futura espropriazione e la P.A. si era immessa nel possesso. I ricorrenti lamentavano di aver subito danni per la perdita della disponibilità dei beni, per l’interruzione dei lavori di ricostruzione e per la mancata fruizione di un contributo statale per il recupero dell’edificio. Dopo una lunga vicenda processuale, culminata in una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio aveva rigettato tutte le domande risarcitorie, ritenendo non provati ulteriori danni rispetto all’illegittima occupazione. Con il ricorso per cassazione gli interessati deducevano violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al decisum della Cassazione e avesse erroneamente escluso il danno da omessa manutenzione e da mancato godimento degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il giudice di rinvio aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che nessun ulteriore danno era stato provato: al momento dell’immissione in possesso il fabbricato era già completamente inagibile, improduttivo di reddito e non utilizzabile dai proprietari; inoltre non vi era nesso causale tra l’occupazione del 1983 e la sospensione dei lavori, essendo questi già stati interrotti nel 1982 per cause diverse. Quanto alla perdita del buono-contributo, la relativa domanda era già stata respinta in precedenza e, in ogni caso, la successiva pronuncia di rinvio aveva escluso quel profilo dal novero dei danni astrattamente configurabili. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta ferma la necessità che i danni ulteriori siano provati in concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata prospettata come omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse pronunciato sui profili dedotti, escludendoli per difetto di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità denunciata non è stata ravvisata, poiché la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata esistente e logicamente coerente.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana dell’amministrazione per occupazione illegittima è astrattamente configurabile, ma il risarcimento richiede la prova del danno-conseguenza e del nesso causale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma deve comunque accertare in concreto l’esistenza, il nesso causale e l’ammontare dei danni ulteriori dedotti dalla parte.
  • La responsabilità risarcitoria per occupazione illegittima di un immobile non comporta automaticamente il ristoro di qualsiasi pregiudizio allegato: il danneggiato deve provare che, al momento del fatto, il bene fosse effettivamente utilizzabile o produttivo e che l’illecito abbia causato un danno ulteriore.
  • Se l’immobile era già inagibile, improduttivo di reddito e inutilizzabile prima dell’immissione in possesso, il mancato godimento non integra, di regola, un danno risarcibile derivante dall’occupazione successiva.
  • La censura per violazione dell’art. 384 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la sentenza di rinvio abbia espressamente esaminato i danni prospettati e li abbia esclusi per difetto di prova.
  • Il nesso causale tra occupazione illegittima e pregiudizio lamentato va escluso quando la sospensione dei lavori o la perdita del vantaggio economico dipendono da cause anteriori o autonome rispetto all’occupazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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