Cassazione Penale, Ordinanza n. 01883/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero generiche e non confrontate con la motivazione della Corte territoriale; ha inoltre rilevato la genericità e la carenza di specificità del motivo sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per evasione. Dal testo emerge che i primi due motivi di ricorso contestavano la sussistenza della responsabilità per il reato ascritto, ma in modo generico e senza confrontarsi con la motivazione della decisione di merito. Un ulteriore motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, anch'esso formulato in termini generici e privo di specificità, perché non si misurava con le argomentazioni del giudice di merito, ritenute corrette e non illogiche.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come norma incriminatrice del reato per cui era intervenuta la condanna in appello, ossia evasione.
art. 385 c.p.
reato di cui all' art. 385 cod. pen.
la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per evasione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in censure generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure sulla responsabilità penale devono misurarsi con gli specifici passaggi dell'apparato argomentativo del giudice di merito; la mera riproposizione di contestazioni di fatto non è sufficiente.
- Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni della decisione di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →