Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la complessiva somma di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'esatta misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del titolo e della legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c.; sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni dall'investitura. Il commissario opera nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione; capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere determinati secondo il titolo e le disposizioni codicistiche applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione, ordinare il pagamento delle somme dovute e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'esistenza e l'estensione dell'obbligazione derivano dal titolo giudiziale, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già eseguiti.
  • La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione in sede di ottemperanza; capitale residuo, interessi e loro decorrenza devono essere verificati in concreto sulla base del titolo e della disciplina legale applicabile.
  • Prima di promuovere l'esecuzione coattiva per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione statale, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.