Cassazione Civile, Ordinanza n. 14724/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento relativi all'anno 2004 emessi per canoni dovuti in relazione a impianti pubblicitari comunali denominati "SPQR". La società utilizzatrice aveva promosso azione di accertamento negativo del credito sostenendo, tra l'altro, che dovesse applicarsi la riduzione del 30% prevista da delibere comunali per i canoni di concessione degli impianti pubblicitari e che le somme non fossero assoggettabili a IVA; inoltre deduceva che i canoni dovessero essere commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico e richiamava un precedente giudicato e un fatto processuale asseritamente trascurato, cioè l'inserimento degli impianti nella procedura di riordino. Avverso la sentenza di appello, che aveva invece ritenuto interamente dovute le somme e correttamente applicata l'IVA, la società ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1306 c.c.; 2) contrasto irriducibile nella motivazione della sentenza d'appello; 3) errata interpretazione dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 come modificato; 4) omesso esame del fatto storico dell'inserimento degli impianti nella procedura di riordino; 5) violazione delle norme IVA del d.P.R. n. 633/1972 quanto all'assoggettabilità del canone a imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno, asseritamente formatosi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di merito o, se non considerato, con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, poiché la corte territoriale aveva dapprima riportato le tesi della parte appellante e poi spiegato le proprie ragioni di dissenso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 distingue i canoni di locazione da quelli di concessione e che solo questi ultimi devono essere commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico; per gli impianti pubblicitari comunali concessi in locazione, invece, il canone va calcolato secondo la tariffa applicabile alla superficie espositiva. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché l'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una mera questione o un elemento istruttorio, e comunque la corte territoriale aveva già considerato la ricostruzione rilevante. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, precisando che la locazione di impianti pubblicitari comunali è attività svolta dall'ente in veste non autoritativa e con finalità di lucro, quindi soggetta a IVA. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno, se formatosi prima della chiusura della fase di merito d'appello, deve essere fatto valere nel giudizio di merito; se la sentenza d'appello non ne tiene conto, il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione ma la revocazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato formale e alla sua deducibilità nei mezzi di impugnazione.
art. 1306 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'opponibilità del giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione di legge sostanziale, qui invocata per l'interpretazione dell'art. 9 d.lgs. n. 507/1993 e delle norme IVA.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ricondusse a questo parametro la censura che mirava a denunciare una motivazione radicalmente viziata per contrasto irriducibile o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la sufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza, apparenza o irriducibile contraddittorietà della motivazione integra un vizio di nullità della sentenza, rilevabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per leggere il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. in chiave di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993
"canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"
La locuzione "questi ultimi" si riferisce ai soli canoni di concessione; i canoni di locazione degli impianti pubblicitari comunali non sono, invece, da commisurare all'effettiva occupazione del suolo pubblico.
art. 145, comma 55, l. n. 388 del 2000
Ha novellato l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, mantenendo la distinzione tra canoni di locazione e di concessione.
art. 3, comma 2, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere rilevante ai fini IVA l'operazione di locazione degli impianti comunali.
art. 4, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'assoggettabilità a IVA del canone in questione.
art. 3, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato in ricorso per negare l'imposizione IVA sul canone di locazione/affitto degli impianti pubblicitari pubblici.
art. 4, commi 4 e 5, lett. i, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per escludere la soggettività passiva IVA dell'ente locale.
art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di esenzione IVA.
art. 13, comma 1, direttiva 2006/112/CE
Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA quando agiscono come pubblica autorità; lo sono invece quando operano con modalità analoghe a quelle degli operatori economici privati o quando l'esclusione dalla soggettività passiva provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi prima della chiusura della fase di merito d'appello deve essere tempestivamente dedotto in quel giudizio; se la sentenza di appello non lo considera, il rimedio ordinario è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono invece censurabili come vizio ex n. 5 la mancata considerazione di singole prove, questioni o motivi di appello.
- La motivazione è viziata in sede di legittimità solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la comprensione dell'iter logico della decisione.
- Nell'interpretazione dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, la locuzione "questi ultimi" si riferisce ai soli canoni di concessione; i canoni di locazione di impianti pubblicitari comunali restano disciplinati diversamente e non vanno automaticamente parametrati all'effettiva occupazione del suolo pubblico.
- La locazione o concessione in uso di impianti pubblicitari comunali a fronte di canoni integra un'attività dell'ente non svolta quale pubblica autorità, ma come soggetto che gestisce un bene produttivo, con conseguente assoggettabilità a IVA.
- Gli enti pubblici sono esclusi dalla soggettività passiva IVA solo per attività esercitate in veste autoritativa; quando operano con regole analoghe agli operatori privati o tramite attività economiche di sfruttamento di beni, l'imposta resta dovuta.
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