Cassazione Penale, Ordinanza n. 08736/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con unico motivo ha dedotto il difetto di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso non investe alcuno dei motivi oggi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle questioni sulla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale dei motivi di ricorso
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
il ricorso viene trattato con il procedimento camerale previsto per i casi di inammissibilità
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
contro il patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
art. 129 cod. proc. pen.
la doglianza sul mancato proscioglimento è ritenuta non deducibile nel caso di specie, perché estranea ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, salvo che la censura si traduca in allegazione di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile se non rientra nei limiti speciali di impugnazione stabiliti per la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nella verifica preliminare di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento, la Corte controlla solo i motivi tipizzati dal legislatore e non riesamina il merito della determinazione sanzionatoria in sé.
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