Risoluzione n. 119 del 28/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 119/2007 dell’Agenzia delle Entrate esamina se una società francese che vende videogiochi online in Italia tramite server installati presso un ISP italiano abbia una stabile organizzazione in Italia. L’Agenzia ritiene che, se i server sono nella piena e esclusiva disponibilità del soggetto non residente, installati stabilmente in Italia e impiegati per l’attività commerciale principale, l’attività possa integrare una stabile organizzazione. I corrispettivi relativi ai diritti d’uso del software, privi di diritti di riproduzione o commercializzazione, sono qualificati come reddito d’impresa e non come royalty.
Stabile organizzazione in Italia per commercio elettronico tramite server
Stabile organizzazione e commercio elettronico diretto tramite server in Italia
La risoluzione affronta il caso di una società francese che offre in Italia un servizio di videogiochi per personal computer online, tramite abbonamento o acquisto con download. Il tema centrale è la verifica della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162, commi 4 e 5, del T.U.I.R., nonché la qualificazione fiscale dei corrispettivi pagati dagli utenti per l’uso del software.
Fattispecie oggetto dell’interpello
La società istante, GAMMA S.A., opera in Italia dal 17 settembre 2006 offrendo:
- un servizio in abbonamento a un catalogo di videogiochi;
- un servizio di acquisto del gioco al momento del download sul personal computer.
L’attività è svolta direttamente verso il consumatore finale, con il marchio della società. Il pagamento avviene direttamente dal cliente oppure tramite un Internet Service Provider italiano. Per il servizio, la società ha installato due server presso un ISP italiano, sui quali sono elencati i giochi scaricabili. La gestione tecnica dei server, inclusa la configurazione, l’installazione delle applicazioni e l’inserimento dei giochi, è effettuata dalla Francia.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo la società:
- i corrispettivi percepiti costituiscono reddito d’impresa;
- tali redditi sarebbero imponibili solo in Francia, poiché la società non disporrebbe di una stabile organizzazione in Italia;
- i corrispettivi relativi all’acquisto di diritti d’autore limitati all’uso del programma non costituirebbero royalty, ma utili d’impresa, con conseguente assenza di ritenuta alla fonte.
Valutazione dell’Agenzia sulla stabile organizzazione
L’Agenzia ricostruisce il funzionamento del sito web come combinazione di informazioni elettroniche immagazzinate su un server e di software installato su tale server. Richiama il principio per cui il server, avendo consistenza fisica, può costituire una sede fissa d’affari se ricorrono determinate condizioni.
In base al Commentario OCSE e all’articolo 162 del T.U.I.R., la stabile organizzazione richiede che:
- il server sia nella piena disponibilità dell’impresa non residente, a prescindere dal titolo giuridico che ne determina il possesso;
- il server sia collocato in un luogo specifico per un periodo sufficiente a integrare il requisito della fissità;
- l’attività svolta tramite il server non sia meramente preparatoria o ausiliaria;
- l’apparecchiatura sia utilizzata per lo svolgimento di attività principali dell’impresa.
L’Agenzia sottolinea che l’articolo 162, commi 4 e 5, recepisce l’orientamento OCSE e precisa che non costituisce di per sé stabile organizzazione la mera disponibilità di elaboratori elettronici e impianti ausiliari che consentano soltanto raccolta e trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
Tuttavia, quando il server è di proprietà o comunque in uso esclusivo del soggetto non residente, è installato in Italia per tempo indefinito e viene impiegato per svolgere l’attività commerciale principale, i servizi prestati ai clienti italiani devono considerarsi resi tramite una stabile organizzazione in Italia e quindi imponibili nel territorio dello Stato.
Rilevanza del commercio elettronico diretto
La conclusione dell’Agenzia è rafforzata dal fatto che l’attività descritta integra commercio elettronico diretto, cioè la fornitura di beni o servizi scaricabili direttamente dall’elaboratore, con tutte le fasi del contratto svolte per via telematica, compresa l’acquisizione del prodotto e il pagamento. In tale contesto, l’uso del server non ha carattere accessorio, ma costituisce parte essenziale dell’attività d’impresa.
Qualificazione dei corrispettivi per il software
Quanto ai pagamenti relativi ai diritti d’autore limitati ad abilitare l’utilizzatore al funzionamento del programma, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 169 del 30 luglio 1997 e il Commentario OCSE. Se il software è acquistato per il solo uso personale o commerciale, senza diritto di riproduzione o commercializzazione, il corrispettivo non è una royalty, ma reddito d’impresa o di lavoro autonomo, a seconda del percettore.
Nel caso di specie, poiché i clienti non acquistano alcun diritto di riproduzione o commercializzazione del software, i corrispettivi percepiti dalla società devono essere considerati reddito d’impresa.
Limiti dell’interpello e conclusioni operative
L’Agenzia precisa che la verifica concreta degli elementi di fatto che integrano la stabile organizzazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, che è finalizzato a chiarire la portata e l’ambito applicativo delle norme tributarie. Tuttavia, alla luce dei principi esposti, la società può ricavare il corretto trattamento fiscale della fattispecie prospettata.
In sintesi, il documento afferma che:
- un server in Italia, nella disponibilità esclusiva del non residente e usato per un’attività commerciale principale, può integrare una stabile organizzazione;
- il commercio elettronico diretto svolto tramite tale infrastruttura può essere imponibile in Italia;
- i corrispettivi per il mero uso del software, senza diritti di riproduzione o sfruttamento, sono reddito d’impresa e non royalty.
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