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Risoluzione

Risoluzione n. 113 del 24/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 113/2007 chiarisce che l’esclusione dal campo IVA per le operazioni relative alla realizzazione di nuovi stabilimenti nelle aree del sisma del novembre 1980 continua ad applicarsi fino alla consegna definitiva delle opere all’ente destinatario, entro il limite dei 18 mesi dalla concessione del contributo. Conferma inoltre che il divieto di variazione in diminuzione dell’IVA opera senza limiti temporali specifici, quindi sia per fatture anteriori sia successive all’entrata in vigore della disciplina del 1987.

Esclusione IVA per operazioni connesse alla realizzazione di nuovi stabilimenti nelle aree del sisma 1980

Esclusione IVA per opere connesse alla ricostruzione e ai nuovi stabilimenti nelle aree del sisma 1980

La risoluzione affronta due profili interpretativi relativi al regime IVA applicabile alle operazioni connesse alla realizzazione di nuovi stabilimenti e delle opere infrastrutturali collegate nelle aree interessate dal sisma del novembre 1980. In particolare, chiarisce la durata dell’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA e l’ambito temporale del divieto di variazione in diminuzione dell’imposta.

Quesito del contribuente

La società ALFA S.r.l. era stata ammessa al contributo statale previsto dall’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, poi confluito nell’articolo 39 del Testo Unico 30 marzo 1990, n. 76, per la realizzazione di un opificio industriale in località indicata nel testo. Successivamente il provvedimento di concessione era stato revocato, ma la società è stata poi riammessa al contributo con decreto del Ministero per le attività produttive del 15 giugno 2004, emesso a seguito di contenzioso definito favorevolmente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1785 del 29 marzo 2002.

Sulla base di tale riammissione, il contribuente chiedeva:

  • se fosse ancora operante l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA prevista per tutte le operazioni connesse alla realizzazione di nuovi stabilimenti, comprese quelle di infrastrutturazione e gestione delle aree industriali e le opere connesse, poste in essere nelle aree interessate dal sisma del novembre 1980;
  • come dovesse interpretarsi l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 74 del Testo Unico n. 76, relativo al divieto di effettuare variazioni in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 74, comma 4, del T.U. n. 76 del 1990, secondo cui tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l’area industriale di Calaggio, compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui all’articolo 39, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini IVA, pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione.

La disciplina riprende l’articolo 4, comma 4, del d.l. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a sua volta collegato all’articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

Durata dell’esclusione dal campo IVA

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione della norma osservando che, nella formulazione originaria, non era previsto un limite temporale espresso per l’agevolazione. La circolare 27 novembre 1986, n. 75 aveva già affermato che il limite temporale doveva essere ricavato dalle disposizioni dell’articolo 3 del d.l. 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, che attribuivano al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di completare, fino al 31 dicembre 1987, le iniziative già approvate.

Successivamente, la risoluzione del 18 gennaio 1990, prot. n. 55139, aveva chiarito che il termine per beneficiare dell’agevolazione non coincideva con la formale concessione del contributo, ma con la materiale utilizzazione da parte delle imprese dei contributi già concessi entro il 30 giugno 1989.

Un ulteriore intervento normativo è intervenuto con l’articolo 4, comma 9, del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha inserito nell’articolo 74, comma 4, del T.U. n. 76 del 1990 la precisazione relativa alle opere di gestione delle aree industriali “fino alla consegna definitiva agli enti destinatari”. Secondo l’Agenzia, questa modifica ha chiarito l’intento di estendere l’esenzione fino alla consegna definitiva delle opere.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 39, comma 11, del T.U. n. 76 del 1990, secondo cui la realizzazione delle nuove iniziative non può protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data di concessione dello stesso.

Conclusione sul perimetro temporale dell’agevolazione

La risoluzione conclude che la disposizione agevolativa originata dall’articolo 4, comma 4, del d.l. n. 8 del 1987 e poi confluita nell’articolo 74, comma 2, del T.U. n. 76 deve ritenersi operante fino alla consegna delle opere all’ente destinatario. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 104 del 1995, e cioè dal 9 febbraio 1995, la consegna non può avvenire oltre diciotto mesi dalla effettiva concessione del contributo di cui all’articolo 39, comma 2, del T.U. n. 76, corrispondente all’originario articolo 32, comma 4, della legge n. 219 del 1981.

Divieto di variazione in diminuzione dell’IVA

Quanto al secondo quesito, l’Agenzia osserva che l’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 74 del T.U. n. 76, il quale stabilisce che non è consentita la variazione in diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non contiene indicazioni specifiche sulla propria applicazione temporale.

Ne deriva che il divieto deve intendersi applicabile:

  • alle fatture emesse prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 del d.l. n. 8 del 1987;
  • alle fatture emesse successivamente.

Esito finale della risoluzione

La risposta resa dall’Agenzia, su richiesta della Direzione regionale, conferma quindi:

  • la permanenza dell’esclusione IVA per le operazioni connesse alla realizzazione delle opere fino alla consegna definitiva agli enti destinatari, nei limiti temporali sopra indicati;
  • l’applicazione generale del divieto di variazione in diminuzione dell’imposta, senza distinzione tra fatture anteriori o posteriori alla disciplina del 1987.

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