Risoluzione n. 118 del 28/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel concordato fallimentare, il valore fiscale delle attivita acquisite dall’assuntore coincide con il valore delle passivita accollate; per i debiti verso le banche va però assunto il valore nominale e non il prezzo di acquisto dei crediti. La differenza tra debito nominale accollato e minor importo pagato per l’acquisto dei crediti genera una sopravvenienza attiva tassabile; il maggior valore delle passivita determina poi il costo fiscalmente riconosciuto delle attivita trasferite.
Concordato fallimentare: valore fiscale di attivita e passivita acquisite
Concordato fallimentare e determinazione del valore fiscale delle attività e passività acquisite
Il documento contiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello relativo agli effetti fiscali di un concordato fallimentare. Il tema centrale riguarda il corretto trattamento, in capo all’assuntore, dei crediti acquistati dalle banche e delle attività e passività trasferite dalla società fallita.
Contesto fattuale
La società ALFA S.p.A., quale assuntore nel concordato fallimentare della società BETA S.p.A., è tenuta a:
- assumere le passività di BETA verso banche e altri creditori;
- acquisire tutte le attività della società fallita, tra cui immobili, mobili e arredi, partecipazioni, obbligazioni, crediti di varia natura e disponibilità liquide.
Prima dell’omologazione del concordato, ALFA aveva inoltre acquistato da alcune banche crediti verso BETA e verso altre società del gruppo, mediante contratti stipulati prima dell’omologazione e sospensivamente condizionati alla stessa. L’operazione presenta quindi un collegamento tra acquisto dei crediti e accollo delle passività.
Questioni poste dall’istante
Le problematiche sottoposte all’Agenzia riguardano in particolare:
- il costo fiscale di acquisizione dei crediti originariamente vantati dalle banche verso BETA e le altre società del gruppo;
- il costo fiscale delle attività e passività di BETA trasferite all’assuntore per effetto del concordato fallimentare.
Tesi sostenuta dalla società istante
Secondo ALFA:
- i crediti acquistati dalle banche dovrebbero essere iscritti al costo di acquisto e non al valore nominale;
- le passività accollate andrebbero iscritte per l’importo necessario alla loro estinzione;
- le attività acquisite dovrebbero essere iscritte al costo di acquisto, che coinciderebbe con il valore di iscrizione delle passività accollate;
- la compensazione tra debiti accollati e crediti acquistati non farebbe emergere componenti positivi di reddito;
- se invece emergesse una sopravvenienza attiva imponibile per effetto della compensazione, tale importo incrementerebbe il costo fiscale delle attività acquisite, con riflessi su una futura minore tassazione in sede di cessione.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, si producono gli effetti del concordato fallimentare e l’assuntore subentra nelle passività e nelle attività della società fallita.
Quanto al valore fiscale delle attività acquisite, l’Agenzia precisa che esso coincide con il valore delle passività accollate, poiché queste rappresentano il costo sostenuto dall’assuntore per ottenere le attività.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, il valore fiscale delle passività accollate deve essere assunto al valore nominale dei debiti risultante dal piano di riparto della sentenza, e non al minor prezzo pagato per l’acquisto dei crediti dalle banche.
Sopravvenienza attiva tassabile
L’Agenzia chiarisce che la riduzione ottenuta dall’assuntore nell’acquisto dei crediti dalle banche non incide sul rapporto debitorio originario tra la società fallita e le banche. Perciò, al momento della cancellazione per confusione dei debiti ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile, emerge una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del TUIR.
La sopravvenienza è pari alla differenza tra:
- il valore nominale dei debiti accollati verso le banche;
- l’importo corrisposto per l’acquisto dei relativi crediti.
L’Agenzia osserva inoltre che, sul piano sistematico, la norma fiscale va interpretata nel senso di attribuire rilevanza anche ai componenti positivi che emergono per effetto dell’estinzione di un debito a un importo inferiore a quello originario, anche se il debito non risulti iscritto in precedenti esercizi.
Effetti sul costo fiscale delle attività
Il maggior valore fiscale delle passività accollate determina in capo all’assuntore il costo fiscalmente riconosciuto delle attività acquisite dalla società fallita. Tale costo deve essere ripartito tra le singole attività in proporzione al valore fiscale che esse avevano in capo alla società fallita.
Riferimenti richiamati nel documento
Nel testo sono richiamati, tra gli altri:
- articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- articolo 87 del TUIR, con riferimento alle plusvalenze parzialmente esenti sulle partecipazioni;
- articolo 88, comma 1, del TUIR, in tema di sopravvenienze attive;
- articolo 1253 del codice civile, in tema di confusione;
- D.M. 26 aprile 2001, n. 209, articolo 4, comma 1, ultimo periodo.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia conferma che il costo fiscale delle attività acquisite dall’assuntore è ancorato al valore nominale delle passività accollate. La differenza tra valore nominale dei debiti verso le banche e prezzo di acquisto dei crediti genera una sopravvenienza attiva imponibile, mentre il costo fiscalmente riconosciuto delle attività va ripartito tra i beni acquisiti secondo il loro valore fiscale preesistente.
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