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Risoluzione

Risoluzione n. 115 del 24/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 115 del 24/05/2007 dichiara inammissibile l’interpello presentato dal direttore di una sede territoriale INPS, perché le sedi territoriali non hanno autonoma rilevanza fiscale né legittimazione a rappresentare l’ente nazionale. Viene precisato che l’istanza può essere eventualmente ripresentata dalla sede centrale dell’INPS.

Inammissibilità dell’interpello presentato da una sede territoriale INPS

Inammissibilità dell’interpello presentato da una sede territoriale INPS

La Risoluzione affronta un tema di ammissibilità formale dell’istanza di interpello, più che il merito della questione fiscale sollevata. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’inammissibilità della richiesta perché presentata e sottoscritta da una sede territoriale dell’INPS, priva di autonoma legittimazione attiva.

Quesito posto

La dott.ssa ALFA, in qualità di direttrice dell’Agenzia INPS di ..., ha presentato un’istanza di interpello sulla corretta interpretazione della normativa relativa alla tassazione di pensioni erogate da enti pensionistici italiani a favore di un soggetto residente in Francia. Il dubbio riguardava, in particolare, l’eventuale imponibilità in Italia delle pensioni corrisposte da:

  • INPS
  • ENPALS
  • ENASARCO

Inquadramento normativo dell’interpello

L’Agenzia richiama la disciplina dell’interpello del contribuente prevista dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dal decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. In base a tale disciplina, ciascun contribuente può presentare per iscritto all’amministrazione finanziaria istanze circostanziate e specifiche relative all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa.

Viene inoltre richiamato l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 209 del 2001, secondo cui l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante

Valutazione dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che l’INPS è un ente pubblico nazionale articolato sul territorio, ma le singole sedi territoriali non hanno rilevanza fiscale autonoma. Di conseguenza, il direttore della sede territoriale non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell’ente nazionale.

Poiché l’istanza è stata sottoscritta dalla direttrice della sede territoriale e non dalla sede centrale dell’INPS, manca un requisito essenziale di legittimazione attiva richiesto dalla normativa sull’interpello.

Esito e conseguenze

Sulla base di tali considerazioni, la Direzione centrale normativa e contenzioso dichiara l’interpello inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’istante.

Resta però salva la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello da parte della sede centrale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

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