Cassazione Penale, Sentenza n. 24968/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili che lo avevano condannato per reati di usura e tentata estorsione commessi in periodi e luoghi contigui (Pietramelara e Vairano Scalo, 2012-2014). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che non sussistesse un "unico disegno criminoso", ma una scelta di vita delinquenziale abituale; inoltre rilevava differenze processuali (presenza di altro correo in una sentenza e autoridealità nell'altra). Il ricorrente censurava la mancanza di motivazione e la contraddittorietà del giudizio, evidenziando plurimi indici di identità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia di modus operandi) nonché il collegamento probatorio emerso in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato contraddittorietà e insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata e l'omissione di valutazione delle valutazioni già espresse dai giudici di cognizione. Ha annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, indicando che il giudice dell'esecuzione, sebbene non vincolato, deve motivare in modo adeguato l'eventuale disattesa delle conclusioni del giudice della cognizione e verificare compiutamente tutti gli indicatori della continuazione (omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei reati).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione in sede di esecuzione: il riconoscimento richiede verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e motivazione adeguata se si discosta dalle valutazioni del giudice di cognizione
art. 81 cod. pen.
Riguarda la responsabilità per il concorso di reati e la possibilità di cumulo/continuazione; la Corte ha richiamato che l'applicazione dell'art. 81 deve fondarsi su un accertamento motivato dell'unicità del disegno criminoso, non su mere affermazioni di tendenza delinquenziale
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento formale alla sottoscrizione del provvedimento di Cassazione; norma citata per la sottoscrizione del provvedimento
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede di esecuzione occorre valutare congiuntamente molteplici indicatori: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spaziale e temporale, analogia di modus operandi, sistematicità e programmazione dei reati
- Il giudice dell'esecuzione non è vincolato alle valutazioni del giudice di cognizione, ma se le diverge è tenuto a motivare adeguatamente la scelta e a confrontarsi con il complessivo quadro probatorio emerso nei provvedimenti di cognizione
- La mera affermazione che reati simili attestano una "tendenza delinquenziale" o una scelta di vita non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione; serve una motivazione che spieghi perché i fatti non rientrano in un unico disegno criminoso
- La presenza di vicende processuali diverse (es. coimputazione in un procedimento e autoridealità in un altro) può essere rilevante, ma non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve valutare l'insieme delle circostanze e motivare
- Se i periodi di commissione dei reati si sovrappongono o sono compresi l'uno nell'altro, aumenta la probabilità del riconoscimento della continuazione e il giudice dell'esecuzione deve giustificare la non applicazione della disciplina della continuazione
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