Ordinanza n. 2333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00217/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha deciso sulla esclusione dal concorso per il reclutamento di dieci agenti di polizia municipale
Esito
La controversia
L'appellante, di sesso femminile, è stata esclusa dal concorso per il reclutamento di dieci agenti di polizia municipale del Comune di Lanciano a causa della presenza di un tatuaggio collocato in una zona non coperta dall'uniforme prevista per i servizi di rappresentanza nella versione femminile, che contempla l'uso della gonna e delle scarpe décolleté. Il Consiglio di Stato rileva che, su una questione analoga, il TAR Lazio ha sollevato davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una questione concernente la compatibilità della disciplina con i principi di proporzionalità e non discriminazione, poiché concorrenti di sesso maschile con tatuaggi identici non sarebbero esclusi in ragione dell'uniforme indossata nelle diverse occasioni operative o istituzionali. Le parti hanno avuto modo di interloquire sulla sospensione impropria del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale analoga. La sospensione è qualificata come sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria n. 4 del 2024, poiché la decisione eurounitaria può definire una questione pregiudiziale avente portata normativa e direttamente rilevante per la controversia. Sono richiamate le conseguenze previste dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; non viene quindi deciso nel merito l'appello né viene stabilita la legittimità dell'esclusione.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della disciplina applicabile con i principi di proporzionalità e non discriminazione.
art. 295 c.p.c.
Costituisce la base della sospensione necessaria del processo quando occorre attendere la definizione di una questione pregiudiziale rilevante in altro giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede le conseguenze processuali della sospensione disposta dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- La sospensione del processo amministrativo può essere disposta, quale sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nelle more della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione pregiudiziale sollevata in un diverso giudizio, quando la questione abbia carattere pregiudiziale anche nel processo sospeso.
- La sospensione impropria in senso lato è ammissibile anche quando il giudizio esterno riguarda un rinvio pregiudiziale eurounitario, poiché le decisioni della Corte di giustizia hanno portata normativa e possono risultare direttamente determinanti per la definizione della controversia interna.
- La disciplina che collega l'esclusione da un concorso alla visibilità di tatuaggi sulla base di uniformi differenti per uomini e donne può richiedere una verifica di compatibilità con i principi eurounitari di proporzionalità e non discriminazione.
Come è indicizzato
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