Sentenza n. 1617/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della qualifica di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo dei titoli di polizia amministrativa necessari per lo svolgimento del servizio di guardia armata. Il provvedimento era fondato su un rapporto informativo dei Carabinieri dal quale risultava una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata per il delitto di corruzione di minore continuata, con concessione della sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, nonché dell’art. 166 c.p., sostenendo che la sentenza di patteggiamento non potesse produrre effetti nei giudizi amministrativi né essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7, 8, 10, 10-bis e 21 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di giusto procedimento, imparzialità, proporzionalità e buon andamento, nonché ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità e sviamento. Il ricorrente ha sostenuto che, incidendo il diniego sulla sua attività lavorativa, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva della sua personalità e fornire una motivazione rafforzata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la qualifica di guardia particolare giurata e il porto d’armi costituiscono autorizzazioni di polizia soggette a requisiti soggettivi particolarmente rigorosi, poiché implicano lo svolgimento di funzioni di vigilanza armata e la disponibilità di armi. Il giudizio sull’affidabilità del richiedente ha natura preventiva e prognostica ed è espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza; non richiede necessariamente l’accertamento di una concreta pericolosità sociale e può fondarsi anche su fatti sintomatici di una personalità non pienamente affidabile. Il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il TAR ha precisato che, dopo la riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini degli effetti extrapenali. Tuttavia, essa non è irrilevante nel procedimento di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di polizia: l’amministrazione può considerare i fatti storici risultanti dagli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, purché non attribuisca alla sentenza di patteggiamento un’efficacia automaticamente ostativa e fondi il diniego su un’autonoma valutazione del caso concreto. Nel caso esaminato, la Prefettura aveva acquisito informazioni dalle autorità di polizia, esaminato le osservazioni difensive e motivato il giudizio negativo sulla base della gravità del reato, avente ad oggetto una persona minorenne, e della sua natura continuata, indicativa di più episodi criminosi. La sinteticità della motivazione non è stata ritenuta sufficiente a configurare un vizio di legittimità. Neppure l’incidenza del diniego sulla capacità lavorativa ha imposto una diversa conclusione, poiché restano possibili attività di vigilanza prive dell’uso dell’arma. Non sono stati ravvisati vizi di illogicità manifesta o irragionevolezza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Rileva nel quadro dei requisiti soggettivi richiesti per le autorizzazioni di polizia e consente una valutazione preventiva dell’affidabilità del richiedente.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato quale base del giudizio prognostico sull’affidabilità nell’uso delle armi.
art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato con riferimento ai requisiti della guardia particolare giurata e alla necessità di una condotta irreprensibile e di piena affidabilità.
art. 444 c.p.p.
Costituisce la disposizione in base alla quale è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
La disposizione esclude l’automatica produzione degli effetti extrapenali e l’automatica equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, ma non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i fatti storici conosciuti nel procedimento.
art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022
È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nell’ambito della riforma Cartabia.
art. 166 c.p.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena, ma non impedisce la considerazione del fatto storico nell’autonomo giudizio prognostico sull’affidabilità.
artt. 7, 8, 10, 10-bis e 21 l. n. 241/1990
Sono stati invocati con riferimento alle garanzie partecipative e alla legittimità dell’azione amministrativa; il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avesse acquisito ed esaminato le osservazioni difensive.
art. 97 Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento non può essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna né può produrre automaticamente effetti extrapenali nei procedimenti amministrativi; tuttavia, l’autorità di pubblica sicurezza può valutare autonomamente i fatti storici risultanti dagli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, purché il diniego non sia fondato sul solo automatismo derivante dal patteggiamento.
- Il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di polizia relative alla qualifica di guardia particolare giurata e al porto d’armi presuppone un livello particolarmente elevato di affidabilità, poiché l’attività comporta vigilanza armata, disponibilità di armi e lo svolgimento di funzioni di rilievo pubblicistico.
- Il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi è preventivo e prognostico e può fondarsi anche su fatti che non determinino, in via automatica, l’incapacità o la pericolosità del richiedente; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Nel valutare l’affidabilità richiesta per un’autorizzazione di polizia, l’amministrazione deve compiere una valutazione autonoma e concreta, esaminando anche le osservazioni difensive dell’interessato e dando conto delle ragioni per cui i fatti storici incidono sull’idoneità allo svolgimento delle funzioni; la motivazione può essere sintetica se rende comprensibile il percorso valutativo.
- La gravità del reato e la sua natura continuata, soprattutto quando riguardino una persona minorenne, possono costituire elementi idonei a escludere il requisito della buona condotta e dell’affidabilità richiesti per il porto d’armi e per la qualifica di guardia particolare giurata.
- L’incidenza del diniego sulla possibilità di svolgere una determinata attività lavorativa non impone, di per sé, il rilascio dell’autorizzazione di polizia quando l’interessato possa svolgere attività riconducibili al medesimo settore senza disponibilità o uso di armi.
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