Sentenza n. 10179/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale di Reiezione, repertorio QI/1530/2025 del 16/04/2025 – protocollo QI/86361/2025 del 16/04/2025 – Istanza di Condono n.87/93400 sot. 04 del 22/03/1986 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio; - della Determinazione Dirigenziale di Reiezione, repertorio QI/1531/2025 del 16/04/2025 – protocollo QI/86365/2025 del 16/04/2025 – Istanza di Condono n.87/93400 sot. 03 del 22.03.1986 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio; - della Determinazione Dirigenziale di Reiezione, repertorio QI/1532/2025 del 16/04/2025 – protocollo QI/86379/2025 del 16/04/2025 – Istanza di Condono n.87/93400 sot. 01 del 22.03.1986 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio; - della Determinazione Dirigenziale di Reiezione, repertorio QI/1534/2025 – protocollo QI/86410/2025 del 16/04/2025 – Istanza di Condono n.87/93400 sot. 0 del 22.03.1986 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio; - della Determinazione Dirigenziale di Reiezione, repertorio QI/1536/2025 del 16/04/2025 – protocollo QI/86551/2025 del 16/04/2025 – Istanza di Condono n.87/93400 sot. 02 del 22.03.1986 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio; - nonché di ogni ulteriore atto connesso, preparatorio e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi inclusa la Comunicazione Prot. QC/2025/0053007 avente ad oggetto “Rigetto Domande di condono edilizio stabilimenti balneari e verifica della legittimità edilizia dei beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale” emessa in data 08/05/2025 da Roma Capitale – Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Rigenerazione Litorale e Grandi Progetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque determinazioni dirigenziali di rigetto di domande di condono edilizio relative a stabilimenti balneari, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato cinque determinazioni dirigenziali del 16 aprile 2025, con cui Roma Capitale aveva respinto altrettante istanze di condono edilizio presentate nel 1986, oltre a ogni atto connesso, inclusa una comunicazione concernente il rigetto delle domande di condono edilizio relative a stabilimenti balneari e la verifica della legittimità edilizia dei beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha notificato alle parti, il 25 aprile 2026, una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Nessuna parte avente interesse alla prosecuzione del giudizio si è opposta. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo rispettate le formalità previste dagli artt. 84 e 85 c.p.a. e applicando l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle particolari ragioni poste a sostegno della rinuncia, individuate nella cessazione dell’attività societaria.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio con declaratoria di estinzione nei casi previsti dal codice, tra cui la rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e le relative formalità; il giudice ha ritenuto che tali formalità fossero state rispettate.
art. 85 c.p.a.
Disciplina la dichiarazione di estinzione del giudizio; il TAR l’ha applicata a seguito della rinuncia non opposta dalle parti interessate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è stata notificata alle parti nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e non vi è opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ricorrano particolari ragioni, quali la cessazione dell’attività della parte ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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