Ordinanza n. 114/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della nota di diniego dell’ASP di Crotone prot. n. 5038 pervenuta a mezzo pec il 28 gennaio 2026 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare: a) la richiamata nota dell’ASP prot. n. 63657 del 17 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accreditamento istituzionale, adottato dall'ASP di Crotone
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota dell'ASP di Crotone recante il diniego dell'accreditamento istituzionale, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui una precedente nota dell'Azienda sanitaria. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto esclusivamente della domanda cautelare incidentale e della costituzione dell'ASP.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, ritenendo decisiva la natura pretensiva dell'interesse fatto valere e la consistenza economica del pregiudizio prospettato. Il Collegio ha inoltre considerato che il diniego non impedisce alla ricorrente di esercitare l'attività sanitaria, ma le preclude soltanto il conseguimento dell'accreditamento istituzionale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge, in favore dell'ASP di Crotone.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare amministrativa, l'insussistenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza, anche senza una positiva valutazione del fumus boni iuris.
- Quando l'interesse azionato è di natura pretensiva e il pregiudizio prospettato ha consistenza prevalentemente economica, il periculum in mora può essere escluso in assenza di elementi specifici che dimostrino l'imminenza e l'irreparabilità del danno.
- Il diniego di accreditamento istituzionale, se non impedisce al soggetto di continuare a esercitare l'attività sanitaria, non determina automaticamente un pregiudizio cautelarmente irreparabile; occorre una concreta dimostrazione dell'incidenza non meramente patrimoniale o comunque irreversibile del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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