Ordinanza n. 210/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. G05886 del 4 maggio 2026, con cui la Regione Lazio ha aggiudicato al Consorzio I.C. Servizi il lotto 4 della gara per la stipula di Convenzioni Quadro aventi ad oggetto i servizi di facchinaggio e trasloco per le Strutture Regionali, gli Enti del S.S.R., gli Enti Locali e le altre Amministrazioni Pubbliche del territorio della Regione Lazio - Edizione 2 (CIG B4C61A81AD); - dei verbali del 17 luglio 2025 e del 19 novembre 2025, con cui la commissione ha riscontrato la necessità di chiedere integrazioni a Consorzio IC Servizi sui criteri tabellari; nonché della nota di richiesta chiarimenti e integrazioni del 25 novembre, riscontrata dal Consorzio IC Servizi il 5 dicembre; documenti non conosciuti dal ricorrente e richiamati nel verbale del 11 di-cembre 2025; - dell’appena citato verbale del 11 dicembre 2025 e del relativo allegato di attribuzione dei punteggi tecnici - del verbale del 27 gennaio 2026 e della nota del 28 gennaio 2026 con cui il RUP ha chiesto al Consorzio IC Servizi di fornire chiarimenti in ordine al costo della manodopera, mediante rielabora-zione di detto costo “sulla base delle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 74 / 2024 del CCNL applicato”; - del verbale del 17 febbraio 2026, con cui il RUP ha positivamente concluso la verifica del costo della manodopera del Consorzio IC Servizi; - di ogni atto connesso, correlato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto. nonché per declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore sottoscritto e per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell’esecuzione dell’appalto per la sua intera durata o, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 4 di una gara per la stipula di una convenzione quadro relativa a servizi di facchinaggio e trasloco, unitamente agli atti di valutazione dell'offerta tecnica e di verifica del costo della manodopera dell'aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 4 della procedura bandita dalla Regione Lazio per la stipula di convenzioni quadro aventi a oggetto servizi di facchinaggio e trasloco. Sono stati contestati anche i verbali e gli atti con cui la commissione ha richiesto e acquisito integrazioni dall'aggiudicatario in relazione ai criteri tabellari e ha attribuito i punteggi tecnici, nonché gli atti relativi alla richiesta di chiarimenti e alla successiva verifica positiva del costo della manodopera, effettuata mediante rielaborazione del costo sulla base delle tabelle ministeriali riferite al CCNL applicato. Il ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante subentro, o in subordine per equivalente. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità né formula una valutazione distinta sulle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La decisione è motivata dalla natura della procedura, avente a oggetto la stipula di una convenzione quadro e non di un singolo contratto di appalto, nonché dalla complessità delle questioni proposte, ritenuta incompatibile con una definizione cautelare anticipata e tale da rendere opportuno un approfondimento delle censure nella fase di merito. Il giudice ha fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026 e ha riservato la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare collegiale; il giudice l'ha respinta, rinviando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare, la natura di una procedura avente a oggetto la stipula di una convenzione quadro, anziché l'affidamento immediato di un singolo contratto d'appalto, può essere considerata dal giudice ai fini della scelta di non anticipare la decisione sulle censure e di fissare la trattazione del merito.
- Quando le questioni dedotte in una controversia relativa a una gara risultano complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare e fissare rapidamente l'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza delle censure.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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