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Sentenza

Sentenza n. 1816/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento - dell'informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- adottata dalla Prefettura di Catanzaro, recante anche il rigetto della domanda di iscrizione della ditta individuale -OMISSIS- nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. white list provinciali; - del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Presidente della Sezione Regionale della Calabria dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la cancellazione della ditta ricorrente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per “carenza del requisito previsto dall'art. 10, comma 2, lettera f), del D.M. 120/2014 per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo”; - della determinazione n. -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha revocato la licenza di trasporto di cose in conto proprio all'impresa, cancellando presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la posizione n.-OMISSIS-, assegnata all'Impresa in argomento all'atto della stampa della licenza; - della nota n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Taverna ha disposto l'immediata sospensione, a titolo cautelativo, dei lavori riferiti alla realizzazione -OMISSIS-; - della nota con cui l’ANAC ha comunicato l'avvenuta annotazione nel casellario informatico dell'Autorità della informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro e di contestuale rigetto della domanda di iscrizione nella c.d. white list nei confronti della ditta individuale -OMISSIS-. con richiesta ex artt. 64 e 65 del cod.proc.amm., di adozione dei necessari provvedimenti per assicurare la completezza dell'istruttoria e acquisire i documenti utili per la decisione detenuti dall’Amministrazione e dalla stessa non concessi a seguito di istanza di accesso perché ritenuti non ostensibili, vale a dire i verbali del -OMISSIS- del 24 giugno 2020 e del 5 maggio 2021 richiesti con istanza di accesso agli atti in data 30 luglio 2021.

Giustizia amministrativa202101654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva del 19 luglio 2021, rigetto della domanda di iscrizione nella white list e conseguenti cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, revoca della licenza di trasporto in conto proprio, sospensione dei lavori e annotazione nel casellario ANAC

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare della ditta individuale ha chiesto l'annullamento dell'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro il 19 luglio 2021, con contestuale rigetto della richiesta di iscrizione nella white list, nonché degli atti consequenziali delle altre amministrazioni. Ha inoltre chiesto, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., l'acquisizione dei verbali del 24 giugno 2020 e del 5 maggio 2021, non ottenuti in sede di accesso perché ritenuti non ostensibili. Le amministrazioni costituite hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il testo non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora, all'udienza dell'11 settembre 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto l'improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito l'interdittiva né gli atti consequenziali e non ha deciso la richiesta istruttoria di acquisizione dei verbali: la dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza d'interesse, resa prima della decisione, precludeva la pronuncia sul merito in forza del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.

    La dichiarazione univoca del ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, intervenuta prima della pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari in modo univoco, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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