Cassazione Penale, Sentenza n. 2719/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale rispetto alla gravità indiziaria sulla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il ricorrente sostiene che la decisione si fonda in modo apodittico su dichiarazioni di due collaboratori e su intercettazioni che non dimostrano compiti di custodia, trasporto, commercializzazione o contabilizzazione della droga, né un rapporto stabile e continuativo con il gruppo Porcaro; 2) errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa: si contesta l'assenza di prova del dolo specifico consistente nella consapevolezza di agevolare il consorzio mafioso; 3) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: manca valutazione adeguata dell'anzianità dei fatti (ultimi episodi fino al 2018/2019), della marginalità della posizione e della possibilità di misure meno afflittive, nonché della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria.
La decisione
Il giudice di legittimità ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente l'appartenenza dell'indagato al gruppo Porcaro valorizzando dichiarazioni dei collaboratori e riscontri intercettativi, la capacità di movimentare rilevanti quantitativi di droga e il ruolo sistematico nell'organizzazione, richiamando il principio secondo cui il costante approvvigionamento può integrare la partecipazione all'associazione. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile perché non è stata dedotta adeguatamente la rilevanza immediata dell'aggravante sul provvedimento cautelare. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha valutato specificamente la rilevanza del tempo trascorso e non ha indicato elementi concreti che giustifichino la persistenza delle esigenze cautelari; di conseguenza l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa alle circostanze aggravanti per i reati di traffico di stupefacenti. La Corte distingue la minore stabilizzazione di queste ipotesi rispetto al consorzio di tipo mafioso, rilevando che per tali fattispecie il tempo trascorso dai fatti può incidere maggiormente sulla persistenza delle esigenze cautelari.
art. 416‑bis cod. pen. (comma 1)
Riferita come parametro per valutare la gravità dell'associazione mafiosa e la regia unitaria del gruppo Porcaro; la Corte richiama la differenza di stabilità tra 416‑bis e le ipotesi di cui ad art. 74 DPR 309/1990.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizione sul provvedimento del giudice per le misure cautelari: la Corte richiama l'obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura adottata.
art. 275 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina le esigenze cautelari e la presunzione relativa per taluni reati. La Corte sottolinea che il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato e può far venire meno la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari se non sussistono condotte successive indicative di pericolosità.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari: la Corte applica una lettura costituzionalmente orientata della presunzione e richiede che il giudice valuti esplicitamente l'effetto del tempo trascorso sui presupposti cautelari.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio sulle esigenze cautelari (Tribunale di Catanzaro).
Massime di principio
- Per contestare la custodia cautelare per partecipazione a un'associazione di traffico di stupefacenti è efficace mostrare che le prove si limitano a dichiarazioni non adeguatamente riscontrate o a rapporti sporadici di approvvigionamento senza continuità, sostenendo l'assenza di adesione stabile al programma criminoso.
- Il tempo trascorso dall'ultimo episodio contestato è un elemento rilevante che il giudice deve valutare esplicitamente: una lunga interruzione priva di condotte successive può indebolire la presunzione di esigenze cautelari e giustificare misure meno afflittive.
- Per l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare non solo legami o appartenenze, ma anche la consapevolezza e l'intento di agevolare il consorzio mafioso; nelle impugnazioni occorre specificare come l'aggravante abbia riflessi immediati sulla misura cautelare per evitare l'inammissibilità.
- Il giudice del riesame deve fornire motivazione puntuale e contestualizzata quando si fonda su precedenti o su un quadro criminoso generale: affermazioni apodittiche sulla pericolosità o sull'inidoneità di misure alternative sono insufficienti.
- La giurisprudenza ammette che il costante approvvigionamento possa integrare la partecipazione all'associazione, ma occorre che tale elemento sia dimostrato con riscontri oggettivi e non basato esclusivamente su deduzioni statistiche di mercato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →