Cassazione Penale, Sentenza n. 4164/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto (artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e n.5 c.p.) relativa al furto di alcuni capi di abbigliamento in data 29/09/2019. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e per il consequenziale prevalere delle attenuanti sulle aggravanti; 2) travisamento della prova e uso di prove inesistenti (ad es. affermazioni non supportate circa l'ingresso simultaneo dei tre ragazzi nello stesso punto vendita e assenza di riprese di videosorveglianza); 3) violazione di legge (artt. 61, 625, 133, 132 c.p.) con riferimento alla determinazione discrezionale della pena, lamentando che la mancata considerazione dell'attenuante ha inciso sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello potesse motivare per relationem richiamando la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva valutato il valore della refurtiva (tre tute per complessivi circa 180 euro) e negato la sussistenza della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, segnalando che per tale attenuante il valore deve essere pressoché irrilevante. Quanto al presunto travisamento della prova, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità e generico, richiamando il divieto di introdurre in cassazione questioni che non sono state devolute al giudice di appello (art. 606, co. 3, c.p.p.). La Corte ha ricordato anche elementi probatori rilevanti (rinvenimento della refurtiva nell'autovettura del ricorrente e il suo comportamento teso a nascondere il veicolo) che giustificano la decisione di merito. Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 99
Norma richiamata nell'imputazione; utilizzata come riferimento per la configurazione del reato complessivo in combinazione con gli altri articoli indicati.
Codice penale, art. 110
Richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone), come parte della tipologia del reato contestato.
Codice penale, art. 624
Norma sostanziale relativa al furto; la sentenza conferma l'applicazione del reato di furto ai fatti descritti.
Codice penale, art. 625 nn. 2 e 5
Aggravanti contestate per il furto; la Corte ha valutato la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti non riconosciute.
Codice penale, art. 61
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti e alla loro valutazione nella determinazione della pena.
Codice penale, art. 132
Riferimento alla determinazione della pena e al potere discrezionale del giudice nel fissare la misura, contestato dal ricorrente ma ritenuto correttamente esercitato dai giudici di merito.
Codice penale, art. 133
Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della pena nel caso concreto; la mancata applicazione dell'attenuante è stata ritenuta motivata.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Richiama il divieto per la Corte di Cassazione di sindacare motivazioni di merito mediante travisamento della prova sollevato per la prima volta in cassazione; motivo inammissibile se introdotto in cassazione e non affrontato in appello.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità nel furto il valore economico della refurtiva deve essere pressoché irrilevante: valori dell'ordine di qualche centinaio di euro possono essere insufficienti.
- In sede d'appello è ammessa la motivazione per relationem alla decisione di primo grado quando le censure non apportano elementi di novità; non è richiesto che l'appello ripeta integralmente la motivazione già resa.
- La Cassazione non può esaminare per la prima volta in sede di legittimità il cosiddetto 'travisamento della prova': i motivi che impugnano la valutazione probatoria devono essere svolti e discussi già nei gradi di merito, altrimenti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Una motivazione adeguata in primo grado, richiamata dall'appello, può legittimare la conferma della sentenza anche quando la parte in cassazione lamenta insufficiente valutazione di attenuanti; la critica deve essere specifica e confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito.
- Elementi fattuali concreti come il rinvenimento della refurtiva in un veicolo riconducibile all'imputato o comportamenti volti a nascondere il mezzo costituiscono elementi probatori rilevanti a fondamento della condanna.
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