Cassazione Civile, Ordinanza n. 11806/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto da alcuni residenti contro un comune, per ottenere il ripristino della viabilità di una strada comunale che conduceva alle loro abitazioni e per la quale si lamentava una grave carenza di manutenzione. Il tribunale, con ordinanza cautelare, aveva ordinato al comune di ripristinare la strada e di realizzare le opere necessarie, fissando un termine e una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo. In seguito all'inadempimento, era stata disposta l'attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. con nomina di un commissario ad acta. I creditori avevano poi notificato atti di precetto chiedendo la penalità di mora per circa un anno di ritardo; il comune aveva proposto opposizione sostenendo di avere adempiuto tempestivamente e integralmente. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla penalità, ma la corte d'appello aveva ridotto sensibilmente gli importi ritenendo, sulla base di documenti comunali e delle attestazioni del commissario, che le opere imposte dall'ordinanza fossero state ultimate già al 23 settembre 2016 e che i successivi lavori del commissario fossero soltanto interventi ulteriori di completamento o rimedio a un'esecuzione non perfetta, non rilevanti ai fini dell'astreinte. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) violazione delle norme sul commissario ad acta e sull'attuazione cautelare, sostenendo che il commissario è ausiliario del giudice e che i lavori successivi dovevano essere imputati all'esecuzione dell'ordinanza, con conseguente protrarsi della penalità fino al 2017; 2) violazione della prova legale degli atti pubblici e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che le attestazioni del commissario facessero piena prova dell'ultimazione al 12 luglio 2017; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle note comunali e della relazione del commissario, dalle quali sarebbe emerso che i lavori non erano completi nel settembre 2016; 4) analogo travisamento della relazione del commissario, che segnalava ulteriori criticità idrauliche e dunque la mancata ultimazione; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che tutta la documentazione del commissario indicava i lavori come eseguiti per dare attuazione all'ordinanza; 6) ulteriore omesso esame circa l'attestazione del commissario sulla data di ultimazione al 12 luglio 2017; 7) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante l'accoglimento parziale della domanda dei creditori. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi, ritenendo che essi non cogliessero la ratio decidendi e si risolvessero in censure di merito o di accertamento in fatto. In particolare, ha confermato che il punto decisivo non era la funzione del commissario, ma la distinzione tra ritardo nell'adempimento e inesatto adempimento: la penale ex art. 614-bis c.p.c. era dovuta solo per il ritardo nell'esecuzione del comando giudiziale, mentre i lavori eseguiti successivamente per rimediare a una esecuzione non corretta non potevano prolungare l'astreinte. È stato invece accolto il settimo motivo, poiché la corte d'appello aveva errato nel porre le spese integralmente a carico dei creditori, malgrado il loro parziale successo sul credito da penalità di mora. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo capo sulle spese e rinviata alla corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il settimo motivo relativo alle spese di lite, dichiarando inammissibili tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché riesamini tale profilo applicando il principio secondo cui l'accoglimento parziale di una domanda unitaria non comporta soccombenza reciproca. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Resta ferma, per il resto, la statuizione di inammissibilità dei motivi attinenti alla decorrenza della penalità di mora e alla valutazione delle prove sull'ultimazione dei lavori.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
richiamato quale base del procedimento cautelare d'urgenza da cui ha origine la controversia
art. 614-bis c.p.c.
la penalità è collegata al ritardo nell'adempimento del comando giudiziale e non può essere estesa a ipotesi di inesatto adempimento accertato ex post
art. 669-duodecies c.p.c.
l'attuazione delle misure cautelari avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento; il commissario ad acta opera nell'ambito di tale fase esecutiva
art. 21 C.P.A.
richiamato dai ricorrenti per qualificare il commissario ad acta come ausiliario del giudice
art. 59 C.P.A.
invocato dai ricorrenti insieme alle altre norme sull'attuazione cautelare
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della doglianza sulla corretta tutela giurisdizionale
art. 113 Cost.
invocato a sostegno della censura sul sindacato del giudice e sulla corretta applicazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la Corte ribadisce che il documento può essere liberamente apprezzato quanto alla sua portata e qualificazione, fermo il limite della prova legale dei fatti attestati dal pubblico ufficiale
art. 115 c.p.c.
invocato per lamentare un asserito travisamento delle prove documentali; la Corte esclude il travisamento perché la censura mira in realtà a contestare l'interpretazione dei documenti e l'accertamento di fatto
art. 2699 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di prova dell'atto pubblico
art. 2700 c.c.
l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma resta apprezzabile dal giudice il contenuto probatorio in relazione alla qualificazione dei lavori e alla loro imputazione al titolo esecutivo
art. 91 c.p.c.
le spese vanno regolate secondo la soccombenza; in caso di accoglimento parziale di una domanda unitaria non si configura reciproca soccombenza, ma al più compensazione
art. 92 c.p.c.
richiamato indirettamente quale possibile base della compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a precetto fondato su penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c., il credito va riferito al solo ritardo nell'adempimento dell'obbligo imposto dal giudice; i lavori eseguiti successivamente per correggere o completare un'esecuzione non conforme non estendono automaticamente il periodo di maturazione della penale.
- La funzione del commissario ad acta, anche quando opera come ausiliario del giudice nell'attuazione di una misura cautelare, non implica che ogni sua attività sia necessariamente imputabile al titolo cautelare: occorre verificare in fatto se i lavori siano stati effettivamente eseguiti in attuazione del provvedimento oppure per iniziativa autonoma o per rimedio a inesatto adempimento.
- L'atto pubblico proveniente dal commissario ad acta fa piena prova dei fatti da lui attestati nei limiti dell'art. 2700 c.c., ma la sua portata rispetto al titolo giudiziale e alla distinzione tra adempimento, ritardo e inesatto adempimento resta oggetto di valutazione e interpretazione del giudice di merito.
- Le censure di legittimità che contestano la data di ultimazione dei lavori o la lettura di documenti e relazioni tecniche sono inammissibili quando mirano in realtà a sovvertire un accertamento di fatto o non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra di regola reciproca soccombenza; la parte che ottiene comunque una pronuncia favorevole non può essere condannata alle spese in favore della controparte, potendo al più farsi luogo a compensazione nei limiti di legge.
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