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Sentenza

Sentenza n. 4420/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 6141 del 12 settembre 2025, emessa dal TAR Campania Napoli, Sezione Terza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dell’avvocato ricorrente.

Giustizia amministrativa202600621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6141 del 12 settembre 2025, nella parte in cui il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dell’avvocato ricorrente. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, assumendo che l’amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle spese. Tuttavia, non ha prodotto alcun elemento di prova dell’effettivo pagamento.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché non era stata provata la piena soddisfazione della pretesa, come richiesto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Dall’istanza del ricorrente ha però desunto la volontà implicita di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate per giusti e particolari motivi, in considerazione dell’evoluzione della vicenda e del comportamento processuale delle parti; il Ministero è stato comunque condannato a rifondere al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata; tale presupposto deve risultare provato nel processo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la piena soddisfazione della pretesa non sia provata documentalmente o comunque adeguatamente nel processo.
  • L’istanza con cui il ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere può essere interpretata, ove manchi la prova dell’integrale soddisfazione, come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comportare l’improcedibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta carenza di interesse derivante dal comportamento processuale del ricorrente determina l’improcedibilità della domanda, anche quando non siano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta per giusti e particolari motivi connessi all’evoluzione della controversia e al comportamento processuale delle parti, fermo restando il distinto obbligo di rifusione del contributo unificato quando disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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