Cassazione Penale, Sentenza n. 17471/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicata al Valente in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduce in particolare: (i) violazione del ne bis in idem sostanziale tra il procedimento in esame e il procedimento c.d. Operazione Orso (sovrapposizione temporale e fattuale delle contestazioni) e conseguente carenza di elementi nuovi utili a sostenere la gravità indiziaria; (ii) travisamento probatorio e motivazione illogica nel valutare le captazioni e nel ritenere un ruolo di promotore/organizzatore, nonché errata applicazione delle norme di riferimento; (iii) omessa o insufficiente valutazione del percorso terapeutico del Valente e della possibilità di concessione di misure domiciliari o arresti domiciliari in comunità (richiamo all'art. 89 T.U. Stup.), nonché mancata valutazione adeguata delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista per i reati associativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero carenti di specificità: il ricorrente non aveva devoluto al giudice del riesame, con atti o memorie specifiche, le questioni sul ne bis in idem e sulla valutazione delle captazioni, impedendo così alla Corte di legittimità di sindacare la materia per carenza di cognizione. Inoltre le censure relative alla valutazione delle intercettazioni erano inammissibili in quanto costituivano una richiesta di rivalutazione delle emergenze indiziarie senza indicare la decisività del presunto travisamento. Quanto al merito dell'ordinanza impugnata, la Corte ha richiamato i passi motivazionali in cui il Tribunale del riesame aveva puntualmente valorizzato dichiarazioni del collaboratore di giustizia e conversazioni tra sodali che attestavano il ruolo verticistico e il sostegno economico al detenuto, nonché la necessità di interrompere i contatti illeciti; ha inoltre rigettato le censure sull'alternatività dei ruoli di promotore/organizzatore in quanto compatibili nella ricostruzione. Il terzo motivo (sul percorso terapeutico e sulla possibile concessione di misure alternative) è stato ritenuto aspecifico per mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norma di riferimento per le censure in cassazione; la Corte ha applicato i limiti del giudizio di legittimità richiamando la necessità di specificità dei motivi e i limiti dell'esame di merito
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria per tale delitto
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nelle censure: la Corte osserva che non sono state adeguatamente devolute al riesame le questioni relative a prova e valutazione fattuale invocate dal ricorrente
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha motivato l'esistenza dell'esigenza di tutela in relazione alla personalità del ricorrente e alle modalità del fatto
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede criteri e presunzioni relative all'adeguatezza della custodia; la Corte ricorda la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i casi di cui al comma 3 e la necessità che la difesa confonti specificamente la motivazione per superarla
art. 89 T.U. Stup. (D.P.R. 309/90)
Regola la disciplina favorevole per i tossicodipendenti e la possibilità di misure alternative in casi determinati; la Corte evidenzia che per taluni reati (e secondo la giurisprudenza) la disciplina di favore non è applicabile e che il giudice deve comunque valutare le esigenze cautelari secondo i criteri ordinari
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso; la Corte ha richiamato l'onere di confronto puntuale con la motivazione impugnata e ha dichiarato i motivi aspecifici/inammissibili per la loro genericità
art. 416-bis cod. pen. (richiamato in motivazione)
Richiamato nella valutazione della personalità e dei precedenti del ricorrente: la Corte ha accertato che il Tribunale ha tenuto conto della precedente condanna e del rilievo dell'attività di gruppo nella valutazione della gravità indiziaria
Massime di principio
- Per i ricorsi avverso provvedimenti cautelari è essenziale che il ricorrente specifichi con precisione le doglianze attinenti al merito (fatti, fonti di prova, valutazioni) e le devolva al giudice del riesame tramite atti o memorie: la mancata devoluzione rende inammissibile il ricorso per carenza di cognizione in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione ampia e meramente ermeneutica delle intercettazioni: chi deduce il travisamento delle captazioni deve dimostrarne la decisività per la motivazione e confrontare compiutamente le singole contestazioni con il tenore complessivo dell'ordinanza impugnata.
- Nel bilanciamento sulle misure cautelari per reati connessi agli stupefacenti, la disciplina favorevole per i tossicodipendenti (art. 89 T.U. Stup.) può essere limitata; il giudice deve comunque motivare specificamente l'inidoneità di misure alternative alla custodia in carcere, tenendo conto di presunzioni o criteri di adeguatezza previsti dagli artt. 274-275 c.p.p.
- Il tema del ne bis in idem sostanziale richiede una devoluzione esplicita e documentata al giudice del riesame: eccepirlo in via generica in cassazione senza che il punto sia stato pacificamente affrontato in sede di riesame conduce generalmente all'inammissibilità della censura.
- La qualificazione giuridica dei ruoli associativi (promotore, organizzatore, ecc.) può essere cumulativa nella motivazione, purché il giudice spieghi le ragioni concrete per cui riconosce profili compatibili: una censura meramente astratta sull'alternatività dei ruoli è difficilmente accoglibile.
- Se si contesta l'opportunità di misure alternative per un detenuto in cura, è necessario che la difesa abbia formulato e documentato specifiche richieste e argomenti al giudice del riesame; l'omissione di tali deduzioni in sede di riesame preclude la loro valutazione in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →