Cassazione Civile, Ordinanza n. 21705/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA notificato nel 2012 per il recupero di IVA indebitamente detratta con riferimento all'anno d'imposta 2002. La CTR aveva ritenuto l'Ufficio decaduto dal potere accertativo, escludendo che alla fattispecie si applicasse, oltre al raddoppio dei termini previsto per le violazioni tributarie penalmente rilevanti, anche la proroga annuale introdotta dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011 per i soggetti che avevano aderito al condono ex L. n. 289 del 2002. L'Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, sostenendo che la proroga annuale dovesse applicarsi anche al termine di accertamento ex art. 57, comma 3, e quindi che l'azione accertativa non fosse decaduta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'orientamento della CTR e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la proroga di un anno prevista dall'art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011 si applica a tutti i termini ordinari di accertamento IVA pendenti al 31 dicembre 2011, compreso quello di cui all'art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, pur operando secondo il meccanismo del raddoppio, resta un termine ordinario di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio non è una proroga discrezionale, ma un termine fissato ex lege e operante automaticamente quando ricorre l'obbligo di denuncia penale; esso riguarda i termini dei primi due commi e, nel caso deciso, è qualificato come termine ordinario di accertamento in presenza di elementi obiettivi che impongono la denuncia.
art. 2, comma 5 bis, d.l. n. 138 del 2011
l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia... provvedono all'avvio... di una ricognizione di tali contribuenti... nei successivi trenta giorni... avviare... ogni azione coattiva necessaria... entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011
È richiamato come norma di contesto relativa al recupero delle somme non versate da chi ha fruito di condoni e sanatorie ex L. n. 289 del 2002.
art. 2, comma 5 ter, d.l. n. 138 del 2011
Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
La proroga annuale si applica a tutti i termini di accertamento IVA pendenti al 31 dicembre 2011, incluso quello raddoppiato ex art. 57, comma 3, perché non incide sulla base di calcolo del raddoppio ma opera direttamente sul termine ancora pendente.
art. 331 c.p.p.
È richiamato per definire il presupposto dell'obbligo di denuncia penale che attiva il raddoppio dei termini.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato come insieme dei reati tributari la cui configurabilità fa scattare l'obbligo di denuncia e il correlato raddoppio dei termini.
L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamata per il condono/sanatoria cui il contribuente aveva aderito e che costituisce il presupposto soggettivo della proroga annuale.
art. 10 L. n. 289 del 2002
È menzionato per escludere che una diversa proroga biennale concorra nel computo del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato in via analogica, insieme all'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, per ribadire che il raddoppio dei termini non integra una proroga ordinaria.
art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009
È menzionato come esempio di diversa disciplina di raddoppio dei termini che non rientra nel computo del raddoppio ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.
Massime di principio
- Il cd. raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa tributaria non costituisce una proroga discrezionale dei termini ordinari, ma un diverso termine legale che opera automaticamente al ricorrere di presupposti obiettivi che rendono obbligatoria la denuncia penale.
- Le proroghe previste da altre disposizioni di legge non entrano nel computo del raddoppio dei termini di accertamento: il raddoppio si applica sempre sulla base del termine originario previsto dalla disciplina di settore, senza cumulare ulteriori prolungamenti salvo espressa previsione.
- Quando una disposizione successiva prevede una proroga riferita ai termini di accertamento "pendenti" a una certa data, essa si applica anche ai termini di accertamento che operano con meccanismo di raddoppio, se tali termini sono ancora pendenti alla data fissata dalla norma.
- In presenza di più discipline astrattamente applicabili, l'interprete deve evitare letture che rendano irragionevole o inutiliter data la disposizione speciale di proroga, privilegiando una ricostruzione che conservi autonomia ed efficacia a ciascun periodo normativo.
- In materia IVA, la proroga annuale introdotta per i contribuenti che abbiano aderito al condono del 2002 si estende anche al termine di accertamento raddoppiato ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, quando il termine sia ancora pendente alla data del 31 dicembre 2011.
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