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Parere

Parere n. 762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Soleada s.r.l. contro la Regione Autonoma della Sardegna per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, primo ambito omogeneo, pubblicata sul BURAS in data 8 settembre 2006, n. 30 e altri atti connessi

Giustizia amministrativa201204156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo, e degli atti connessi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società proprietaria di aree site in località Farina, nel Comune di Arzachena, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale sostenendo che la classificazione dell’area come insediamento turistico, anziché come edificato urbano o centro di antica e prima formazione, e l’assoggettamento di parte delle aree a tutela integrale avrebbero impedito l’attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica e delle previsioni edificatorie già assentite. Sono stati dedotti: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento; violazione dei principi di partecipazione, pubblicità e contraddittorio, dell’art. 144 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 11, comma 3, della legge regionale Sardegna n. 45/1989, nonché difetto di motivazione; violazione dell’art. 134 del d.lgs. n. 42/2004 per la pretesa genericità e generalizzazione dei vincoli; contraddittorietà intrinseca della disciplina del Piano, con riferimento alla scheda d’ambito n. 17 e alle Norme tecniche di attuazione. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dalla compressione delle potenzialità edificatorie. Nel corso dell’istruttoria la Regione ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la disciplina transitoria dell’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano faceva riferimento alle zone urbanistiche risultanti dallo strumento urbanistico comunale e che la ricorrente avrebbe potuto chiedere il rilascio del permesso di costruire, senza aver dimostrato di averlo fatto o di avere subito un diniego o l’arresto di un procedimento edilizio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione Sardegna. La ricorrente non ha dimostrato che l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale avesse prodotto, in concreto e attualmente, la lesione dedotta, poiché nella fase transitoria la disciplina applicabile era quella prevista dall’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione, parametrata alle zone urbanistiche dello strumento comunale. La società avrebbe quindi potuto attivarsi per ottenere il permesso di costruire, ma non ha fornito prova di avere presentato una domanda, di avere ricevuto un diniego o di avere subito l’arresto di un procedimento. Inoltre, non ha dato riscontro alla richiesta della Sezione di confermare la permanenza dell’interesse né ha replicato all’eccezione regionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito e della domanda risarcitoria.

Osservazioni

Difetto di interesse a ricorrere

L’interesse all’impugnazione non è stato dimostrato in termini concreti e attuali. La ricorrente non ha provato di avere presentato una richiesta di permesso di costruire né di avere subito un diniego o l’arresto di un procedimento edilizio in applicazione della disciplina contestata.

Permanenza dell’interesse

La società non ha dato riscontro alla richiesta della Sezione di confermare la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, né ha controdedotto all’eccezione di difetto di interesse formulata dalla Regione Sardegna.

Disciplina transitoria del Piano Paesaggistico Regionale

Secondo quanto rappresentato dalla Regione e valorizzato dal Collegio, l’erronea classificazione dell’area come insediamento turistico non incideva sulla disciplina transitoria, contenuta nell’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione e riferita alle zone urbanistiche risultanti dallo strumento urbanistico comunale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale il Consiglio di Stato ha reso il parere decisorio sull’ammissibilità del ricorso.

  • art. 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale

    La disciplina transitoria applicabile prima dell’adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale fa riferimento alle zone urbanistiche risultanti dallo strumento urbanistico comunale.

  • art. 144 d.lgs. n. 42/2004

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai principi di pubblicità e partecipazione nella pianificazione paesaggistica; il Collegio non ha esaminato la censura nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 134 d.lgs. n. 42/2004

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo la generalità e l’assenza di specifica tipizzazione dei vincoli; il Collegio non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 11, comma 3, l. reg. Sardegna n. 45/1989

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’esame delle osservazioni e alla partecipazione al procedimento di pianificazione; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 Statuto speciale della Regione Sardegna

    Richiamato nel quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopravvenuta, in particolare in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 257/2021.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato in relazione alle pronunce della Corte costituzionale sulla legge regionale Sardegna n. 21/2020; non è stato applicato per decidere nel merito il ricorso.

  • art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Richiamato nel quadro delle sopravvenienze normative e delle sentenze della Corte costituzionale n. 257/2021 e n. 24/2022 in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di leale collaborazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e dimostrato mediante la prospettazione di una lesione effettiva derivante dall’atto impugnato; la mera astratta incidenza sulle potenzialità edificatorie non è sufficiente.
  • Quando la disciplina transitoria di un piano paesaggistico rinvia alle classificazioni urbanistiche dello strumento comunale, la contestazione della classificazione paesaggistica non dimostra, da sola, l’immediata preclusione dell’intervento edilizio, se il ricorrente non prova di avere presentato una domanda edilizia e di avere subito un diniego o l’arresto del procedimento.
  • La mancata risposta del ricorrente alla richiesta dell’organo decidente di confermare la permanenza dell’interesse e di fornire elementi sull’attualità della lesione può condurre alla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
  • L’assenza di un interesse concreto e attuale impedisce l’esame dei motivi di merito e della domanda risarcitoria proposta con il ricorso straordinario.

Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di aree in località Farina, nel Comune di Arzachena, contro la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo.

La ricorrente sosteneva che il Piano avesse illegittimamente classificato il borgo di Farina come “insediamento turistico”, anziché come “edificato urbano” o “centro di antica e prima formazione”, e che parte delle aree fosse stata assoggettata a tutela integrale. Secondo la società, tali scelte avrebbero impedito l’attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica già approvato e delle previsioni edificatorie relative alle aree di sua proprietà.

Censure dedotte

La società aveva formulato quattro gruppi principali di censure:

  • eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento, anche in relazione al principio di sussidiarietà verticale;
  • violazione dei principi di partecipazione, pubblicità e contraddittorio, dell’art. 144 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 11, comma 3, della legge regionale Sardegna n. 45/1989, nonché difetto di motivazione, per il ruolo attribuito al Comitato scientifico e ai gruppi istruttori e per il mancato esame delle osservazioni dei privati da parte della Giunta regionale;
  • violazione dell’art. 134 del d.lgs. n. 42/2004, per la pretesa imposizione di vincoli generalizzati e non adeguatamente tipizzati e individuati;
  • contraddittorietà intrinseca della disciplina del Piano, con riferimento alla scheda d’ambito n. 17 e alle Norme tecniche di attuazione, che avrebbero impedito l’attuazione del piano particolareggiato.

La ricorrente aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla compressione delle potenzialità edificatorie.

Istruttoria e sopravvenienze

Nel corso del procedimento il Consiglio di Stato aveva adottato più pareri interlocutori, chiedendo innanzitutto di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione e, successivamente, di acquisire chiarimenti sul quadro fattuale e normativo sopravvenuto.

Il Collegio ha richiamato, tra le sopravvenienze, la legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, e le sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge regionale in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 dello Statuto speciale, 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

A seguito delle richieste istruttorie, la Regione Sardegna ha trasmesso il 7 luglio 2025 una relazione nella quale ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente e ha controdedotto sui motivi di merito.

Difetto di interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione regionale, nei limiti esposti nella motivazione.

La società sosteneva che l’approvazione del Piano avesse determinato il blocco totale degli interventi infrastrutturali ed edilizi. La Regione ha però chiarito che, nella fase transitoria precedente all’adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale, la disciplina applicabile era quella dell’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione, che faceva riferimento alle zone urbanistiche risultanti dallo strumento comunale.

Ne conseguiva che la ricorrente avrebbe potuto attivarsi per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Tuttavia, dagli atti non risultava che essa avesse presentato una domanda edilizia, ricevuto un diniego o subito l’arresto di un procedimento. La società non aveva quindi dimostrato una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica riconducibile all’atto impugnato.

Mancata conferma dell’interesse

Il Collegio ha inoltre valorizzato il comportamento processuale della ricorrente. Dopo avere manifestato nel 2015 l’interesse alla decisione di merito, la società non aveva risposto alla nota della Sezione del 25 novembre 2025, con la quale era stata nuovamente invitata a confermare la permanenza dell’interesse. Non aveva neppure replicato all’eccezione di difetto di interesse formulata dalla Regione.

Decisione

Non essendo stata provata l’attualità della lesione né la permanenza dell’interesse alla decisione, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla classificazione paesaggistica, alla partecipazione procedimentale, alla legittimità dei vincoli e alla contraddittorietà del Piano.

Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La domanda risarcitoria resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani attuativi e lottizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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