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Sentenza

Sentenza n. 3845/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento prot. 44387 del 06.11.2024 con il quale il Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’istanza telematica di riconoscimento in Italia del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza, n. 13503, presentata dalla ricorrente in data 09/03/2022, e acquisita al protocollo del Ministero dell’Istruzione n. 9069 in data 07/04/2022; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, emesso dal Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento con il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale docente di sostegno;

Giustizia amministrativa202412273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, con riferimento a un corso qualificato dall'amministrazione spagnola come titolo proprio universitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo spagnolo in materia di sostegno, deducendo plurime violazioni della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto con i principi e le norme nazionali ed europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero aveva ritenuto ostativa la natura non ufficiale del titolo, qualificato come titolo proprio dell'università spagnola, e aveva inoltre effettuato un raffronto tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, concludendo per la loro sostanziale diversità e per l'esistenza di differenze incolmabili. La ricorrente ha contestato, in particolare, che tale qualificazione potesse escludere automaticamente ogni valutazione comparativa e che l'amministrazione avesse adeguatamente motivato l'impossibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative. È stata altresì proposta domanda di risarcimento in forma specifica, per ordinare un esame comparativo effettivo del titolo, nonché domanda risarcitoria per perdita di chance nella stipula o nel mantenimento di contratti di insegnamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione. Il Collegio ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri: il Ministero deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità del percorso estero con quello richiesto in Italia e, ove emergano differenze, valutando l'adozione di misure compensative proporzionate, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il provvedimento ministeriale, pur avendo formalmente raffrontato i due percorsi, è stato ritenuto inadeguatamente motivato, poiché il giudizio sulla loro radicale diversità e sulle differenze incolmabili risultava apodittico e fondato su argomentazioni deboli, senza spiegare perché le eventuali lacune non potessero essere colmate mediante misure compensative. Il TAR ha richiamato i principi enunciati dalle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e la disciplina europea, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, le autorità devono procedere a una valutazione comparativa dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza rilevante alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. Il giudice ha precisato che il diritto dell'Unione non impone di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, ma non impedisce allo Stato ospitante di tenerne conto nella valutazione comparativa. La domanda risarcitoria non è stata accolta con una pronuncia autonoma, mentre il dispositivo ha disposto l'annullamento ai fini del riesame e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicabile alla domanda di riconoscimento del titolo formativo estero.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone una valutazione sostanziale delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, ove necessarie per colmare le differenze tra i percorsi formativi.

  • art. 45 TFUE

    Anche fuori dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, impone alle autorità dello Stato ospitante di considerare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente mediante una valutazione comparativa ai fini dell'accesso alla professione.

  • art. 49 TFUE

    Rileva, insieme all'art. 45 TFUE, per la libertà di stabilimento e per l'obbligo di valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza professionale.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che il dispositivo riconosca una distinta condanna risarcitoria.

  • L. 517/1977

    Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno, quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psicopedagogiche ulteriori, finalizzate all'integrazione e agli interventi individualizzati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero relativo alla formazione sul sostegno, la natura di titolo proprio universitario e la sua mancata qualificazione come titolo ufficiale dello Stato d'origine non consentono, da sole, di respingere automaticamente l'istanza; l'amministrazione deve valutare in concreto le competenze, conoscenze e capacità acquisite e la comparabilità del percorso formativo.
  • Il raffronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, istruito e adeguatamente motivato; un giudizio di radicale diversità o di differenze incolmabili è illegittimo se formulato in modo apodittico e senza illustrare puntualmente le ragioni dell'incomparabilità.
  • Quando emergano differenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, spiegando perché tali misure siano eventualmente inidonee a colmare le lacune riscontrate.
  • Anche quando la direttiva 2005/36/CE non trovi diretta applicazione, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato mediante una valutazione comparativa con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono il riconoscimento di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, ma non impediscono allo Stato ospitante di tenerne conto nell'ambito della procedura di valutazione comparativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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