Ordinanza n. 243/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2026, con il quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ordinato la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del T.U edilizio approvato con D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004; b) dell’atto di avvio del procedimento in data 10 dicembre 2025 prot. 0020199 finalizzato all’emissione ed applicazione delle sanzioni amministrative a firma del Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano e del Responsabile del procedimento per la tutela paesaggistica; c) nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e conseguenziali, impugnati dal ricorrente con ricorso proposto dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 227/2026, tra cui: c1) il provvedimento n. prot. 0019922 del 4 dicembre 2025 con il quale il Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano, geom. Sergio Ponticorvo, sottoscritta anche dal Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio, geom. Giuseppe Guarracino, ha negato la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica connessa alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28/2024 del 20 novembre 2024, attraverso Scia in sanatoria sottoscritta in data 20 novembre 2024 dalla dott.ssa Donatella Del Gaizo ed alla quale ha aderito il fratello, avv. Danilo Del Gaizo, delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28/2024; c2) il preavviso di diniego prot. 019290 del 18 dicembre 2024 del citato Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990; c3) la nota, di cui non si conoscono gli estremi, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata del Comune di Positano chiede alla Commissione Locale per il paesaggio (CLP) presso il Comune di Positano di esprimere il parere di propria competenza; c4) il parere reso dalla Commissione Locale Paesaggio del Comune di Positano, reso con verbale in data 9 gennaio 2025; c5) il preavviso di diniego dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino prot. 0012092 del 28 maggio 2025; c6) il parere contrario all’istanza di sanatoria reso in data 30 settembre 2025, prot. 0023648, dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino; d) ed ancora, l’ordinanza di demolizione n. 28 dell’8 agosto 2024, impugnata dal ricorrente con ricorso proposto dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 2049/2024; e comunque in via gradata per ottenere la pronuncia di accertamento della legittimità della formazione del silenzio assenso sulla SCIA in sanatoria presentata dalla dott.ssa Donatella Del Gaizo con nota del 20 novembre 2024 iscritta al n. di prot. 17381 e ribadita con nota del 17 gennaio 2025 dall’avv. Danilo Del Gaizo, oggetto del giudizio R.G. n.227/26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dell’immobile, connessa ai dinieghi e ai pareri contrari relativi alla sanatoria urbanistica e paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza comunale n. 7 del 5 febbraio 2026, con cui è stata ordinata la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004. Sono stati inoltre impugnati l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica connesso alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, gli atti e i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza, nonché una precedente ordinanza di demolizione. In via subordinata è stato chiesto l’accertamento della legittimità della formazione del silenzio-assenso sulla SCIA in sanatoria. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione e dalla conseguente acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in caso di mancata esecuzione entro novanta giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 5 febbraio 2026. Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza produce effetti conseguenziali potenzialmente acquisitivi: decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la demolizione, l’immobile può essere acquisito gratuitamente al patrimonio comunale. Tale conseguenza è stata ritenuta idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il comproprietario. In questa fase il giudice ha adottato una valutazione sommaria e ha precisato che ogni esame relativo al fumus boni iuris è riservato alla trattazione del merito. La sospensione è stata quindi disposta essenzialmente per evitare il consolidamento dell’effetto acquisitivo nelle more del giudizio. L’udienza pubblica di merito è stata confermata per il 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura interinale e sommaria della decisione e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la domanda incidentale di sospensione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione e del meccanismo conseguente di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in caso di mancata esecuzione dell’ordine.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa paesaggistica richiamata nell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato, senza che l’ordinanza cautelare ne valuti la legittimità.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione edilizia, quando il suo mancato adempimento entro il termine previsto può determinare l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, è suscettibile di produrre un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- In presenza del concreto rischio che l’esecuzione o l’inerzia rispetto a un’ordinanza di demolizione determini il consolidamento dell’effetto acquisitivo del bene, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia dell’atto per preservare la situazione proprietaria fino alla definizione del merito.
- La sospensione cautelare disposta per evitare l’effetto acquisitivo non implica una decisione anticipata sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione né sull’esistenza del fumus boni iuris, la cui valutazione può essere riservata alla fase di merito.
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