Sentenza n. 12390/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accesso mediante estrazione di copia agli atti del fascicolo tributario relativo allo schema di atto-OMISSIS-, con annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma con prot. n. -OMISSIS-del 26 febbraio 2026, notificato l’11 marzo 2026, e per la declaratoria del diritto della -OMISSIS- -OMISSIS- S.R.L. a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti dell’indicato fascicolo tributario, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta ai fini dell’estrazione della copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di estrazione di copia di un documento contenuto nel fascicolo tributario relativo a uno schema di atto impositivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa contribuente)
Prevale il privato
La controversia
La società, destinataria di uno schema di atto relativo al recupero dell’IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000, di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo tributario. Dopo aver preso visione del fascicolo, il difensore aveva richiesto copia di un documento riguardante operazioni commerciali tra la società ricorrente e una società estera, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’estrazione, sostenendo che il documento non era stato utilizzato né nello schema d’atto né nel processo verbale di constatazione e che mancava un nesso logico-funzionale con la motivazione dell’istanza. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, dell’art. 10 della medesima legge, del principio di leale collaborazione, del contraddittorio e del diritto di difesa; nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà della motivazione e sviamento. L’Agenzia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la tutela dovesse essere esercitata esclusivamente davanti al giudice tributario e che il diniego fosse meramente endoprocedimentale; nel merito ha contestato l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché il documento non era menzionato nello schema d’atto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. Il nuovo art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000 riconosce al contribuente, nel corso del procedimento tributario, il diritto di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, configurando una forma di accesso difensivo funzionale a un contraddittorio informato ed effettivo. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a., non è esclusa dalla competenza del giudice tributario sugli atti impositivi finali: l’art. 7-bis della legge n. 212/2000 riguarda infatti i vizi di annullabilità del provvedimento finale e non assorbe la tutela autonoma dell’accesso. Nel merito, il diniego è risultato illegittimo perché la società aveva già avuto visione del documento, ma non ne aveva potuto ottenere copia: l’accesso comprende necessariamente entrambe le facoltà di esame ed estrazione di copia e non può essere limitato a una presa visione priva di utilità difensiva. La società disponeva inoltre di un interesse qualificato, poiché il documento riguardava rapporti commerciali nei quali era coinvolta. L’amministrazione non poteva sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità competente sul merito della futura controversia, valutando la decisività o l’utilizzabilità probatoria del documento. Era sufficiente verificare l’astratta pertinenza e il nesso di strumentalità con la situazione giuridica da tutelare, salvo il caso di collegamento radicalmente inesistente o di accesso pretestuoso e temerario. Il ricorso è stato quindi accolto; l’Agenzia delle Entrate è stata ordinata a trasmettere la copia della documentazione entro trenta giorni, previa corresponsione degli eventuali diritti di segreteria, ed è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis l. 212/2000
Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente [...] lo schema di atto [...] assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
La disposizione riconosce, durante il procedimento tributario, il diritto del contribuente ad accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, quale strumento di contraddittorio informato ed effettivo e di difesa.
art. 7-bis l. 212/2000
Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
La norma devolve al giudice tributario il sindacato sui vizi di annullabilità dell’atto impositivo finale, ma non sottrae al giudice amministrativo la tutela autonoma del diritto di accesso endoprocedimentale.
art. 22, comma 1, lett. a), l. 241/1990
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
La nozione generale di accesso comprende entrambe le facoltà di esame ed estrazione di copia; l’art. 6-bis l. 212/2000 deve essere interpretato in coerenza con tale modello.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La società possiede un interesse diretto, concreto e attuale, poiché il documento riguarda rapporti commerciali nei quali essa è coinvolta.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
La nozione di documento amministrativo non distingue in base alla tipologia del documento o all’amministrazione che lo detiene; essa comprende anche gli atti del fascicolo tributario detenuti dall’amministrazione finanziaria.
art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il diritto di accesso è escluso: [...] b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
La disciplina speciale introdotta dall’art. 6-bis l. 212/2000 supera, per la fase procedimentale considerata, il precedente orientamento che differiva l’accesso alla conclusione del procedimento tributario.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso previsto dall’art. 6-bis l. 212/2000 è qualificabile come accesso difensivo, in quanto funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici nel procedimento tributario.
art. 25, comma 1, l. 241/1990
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
Non è legittimo consentire la sola visione del documento e negare l’estrazione della copia, poiché entrambe le facoltà costituiscono componenti del diritto di accesso.
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale consente di chiedere al giudice amministrativo la tutela del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione degli atti del fascicolo tributario nei casi ammessi dall’art. 6-bis l. 212/2000.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa
La disposizione attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sul diritto di accesso senza distinguere in base alla tipologia del documento o all’amministrazione detentrice.
art. 1, commi 1 e 3-bis, l. 212/2000
Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria
Le disposizioni sul contraddittorio e sull’accesso alla documentazione tributaria costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e vincolano le amministrazioni statali.
art. 10 l. 212/2000
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai doveri di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sulla disciplina dell’accesso di cui all’art. 6-bis.
Massime di principio
- Il contribuente sottoposto a verifica fiscale può proporre ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esibizione e l’estrazione di copia degli atti contenuti nel fascicolo tributario, quando il diritto di accesso sia riconosciuto dall’art. 6-bis l. 212/2000.
- L’art. 7-bis l. 212/2000, attribuendo al giudice tributario il sindacato sui vizi di annullabilità dell’atto impositivo finale, non assorbe né esclude la tutela autonoma del diritto di accesso endoprocedimentale, che resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.
- Il diritto di accesso previsto dall’art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000 comprende necessariamente sia la presa visione sia l’estrazione di copia degli atti del fascicolo tributario; l’amministrazione non può consentire un accesso limitato alla sola visione quando la copia sia richiesta per l’esercizio del diritto di difesa.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare l’astratta pertinenza e il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica da tutelare, senza valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della prova nel futuro giudizio, salvo il caso di collegamento radicalmente inesistente o di accesso pretestuoso e temerario.
- Il contribuente conserva un interesse diretto, concreto e attuale all’estrazione di copia di un documento relativo a rapporti commerciali nei quali è coinvolto, anche se il documento non è stato utilizzato dall’amministrazione come prova nell’atto impositivo in corso di formazione.
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