Cassazione Penale, Ordinanza n. 37504/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'interessato aveva depositato davanti alla Corte d'appello un'istanza qualificata dallo stesso richiedente come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., chiedendo in via principale la declaratoria di non esecutività del titolo, assumendo che il dispositivo della sentenza d'appello pronunciata all'esito dell'udienza ex art. 23 d.lgs. 149/2020 non fosse mai stato comunicato ai difensori di fiducia e che ciò gli avesse impedito di esercitare il diritto di impugnazione. La Corte d'appello, invece, aveva riqualificato l'istanza come domanda di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. e, ritenendosi incompetente, aveva trasmesso gli atti alla Cassazione. Il ricorrente chiedeva quindi che la Suprema Corte valutasse la corretta qualificazione dell'atto e la conseguente restituzione nel termine per impugnare.
La decisione
La Corte ha ritenuto erronea la riqualificazione dell'istanza operata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, poiché il petitum principale era la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, il giudice di merito avrebbe dovuto trattare la domanda come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e decidere sia su tale profilo sia sull'eventuale richiesta di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., senza trasmettere gli atti alla Cassazione. In dispositivo, ha qualificato l'atto depositato il 3 aprile 2025 come incidente di esecuzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Disciplina la restituzione nel termine per impugnare e presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato.
art. 670 c.p.p.
Regola l'incidente di esecuzione relativo all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo; se la domanda ha come petitum principale la non efficacia del titolo, deve essere trattata in questa sede dal giudice dell'esecuzione.
art. 175, comma 4, c.p.p.
Non legittima la trasmissione degli atti alla Cassazione quando l'istanza sia in realtà un incidente di esecuzione con domanda principale di inefficacia del titolo.
art. 23 d.lgs. 149/2020
È richiamato solo come contesto procedurale dell'udienza in cui era stato pronunciato il dispositivo non comunicato ai difensori.
Massime di principio
- Quando un'istanza ha come petitum principale la declaratoria di inefficacia o non esecutività del titolo, essa deve essere qualificata come incidente di esecuzione e decisa dal giudice dell'esecuzione, non come mera domanda di rimessione in termini.
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. presuppone un titolo esecutivo validamente formato, ma non conosciuto dall'interessato; se si contesta proprio l'efficacia del titolo, la questione va affrontata prima ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
- Il giudice adito non può riqualificare arbitrariamente l'istanza in modo da sottrarsi alla decisione sul petitum principale: deve esaminare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e decidere su tutte le domande in esso contenute.
- In presenza di una domanda principale di incidente di esecuzione e di una domanda accessoria di rimessione in termini, il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi su entrambe senza limitarsi a trasmettere gli atti ad altro giudice.
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