Ordinanza n. 1714/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (con il ricorso) della nota AGEA UCC Prot. uscita n. -OMISSIS- inviata via PEC in data -OMISSIS- e di tutti gli atti richiamati nella citata nota, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente. (con i motivi aggiunti) 1) del provvedimento di rigetto delle domande di aiuto AGEA UCC Prot. uscita n.-OMISSIS- inviata via PEC in data -OMISSIS-; 2)di tutti gli atti richiamati nel provvedimento sub 1; 3)di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota AGEA e successivo provvedimento di rigetto delle domande di aiuto AGEA relative a fondi della politica agricola comune
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, una nota AGEA e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di rigetto delle domande di aiuto. Dalla motivazione emerge che le determinazioni amministrative si fondavano anche su risultanze di procedimenti di indagine penale e su informazioni della Guardia di Finanza. La ricorrente ha contestato, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, la sufficienza e l'attualità degli elementi posti a base del rigetto e la ricostruzione della propria situazione aziendale. Il giudice ha ritenuto necessario verificare, nel contraddittorio, la coerenza tra il numero di capi equini dichiarati e le superfici agricole legittimamente detenute, la compatibilità del carico UBA con le caratteristiche agronomiche dei terreni, l'effettività del ciclo produttivo mediante l'esame di acquisti, vendite e costi di gestione, nonché l'eventuale presenza di incongruenze tra consistenza zootecnica, superfici, fatturato e contributi richiesti. È stata inoltre richiesta una verifica sull'eventuale natura meramente formale dell'attività aziendale, finalizzata all'accesso agli aiuti PAC.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ma ha disposto un supplemento procedimentale nel contraddittorio tra le parti. Ha stabilito che AGEA proceda, entro il 30 settembre 2026 salvo proroga motivata, a nuovi e autonomi approfondimenti sulla situazione aziendale, tenendo conto delle risultanze delle indagini penali e delle informazioni della Guardia di Finanza, ma senza limitarsi a recepirle. La ricorrente deve essere posta in condizione di chiarire univocamente e trasparentemente le modalità di gestione dell'impresa. AGEA dovrà assumere una posizione motivata con un nuovo atto provvedimentale, non mediante mera difesa processuale. In caso di valutazione sfavorevole, dovrà indicare dettagliatamente gli elementi ostativi ancora attuali e rideterminare il termine di blocco dei finanziamenti, precisando le condizioni per un eventuale differimento o proroga. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare; il giudice ha disposto ulteriori adempimenti senza definire la misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'amministrazione può utilizzare, come elementi istruttori, le risultanze di procedimenti di indagine penale, ma deve svolgere una valutazione autonoma del loro contenuto e non può fondare il provvedimento sul loro mero recepimento automatico.
- Quando l'amministrazione adotta una determinazione sfavorevole sulla base di indagini penali o di informazioni provenienti da organi investigativi, deve assicurare il contraddittorio con l'interessato, consentendogli di chiarire la propria posizione e valutando le sue deduzioni.
- Nelle controversie sugli aiuti PAC, la verifica dell'effettività dell'attività agricola può comprendere il confronto tra consistenza zootecnica, superfici legittimamente detenute, carico UBA, caratteristiche agronomiche dei terreni, flussi di acquisto e vendita, costi di gestione, fatturato e contributi richiesti.
- Un'amministrazione che, in sede cautelare, debba rinnovare gli accertamenti non può limitarsi a formulare difese processuali, ma deve adottare un nuovo atto provvedimentale motivato, indicando puntualmente gli eventuali elementi ostativi ancora attuali e gli effetti temporali della decisione.
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