Sentenza n. 984/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024, deducendo implicitamente la mancata corresponsione della somma dovuta dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con memoria depositata il 15 gennaio 2026, di essere stata pagata e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione non era tuttavia supportata da elementi oggettivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo che la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento, non corroborata da elementi oggettivi, non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio, e sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare il venir meno della controversia, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie successivamente alla proposizione del ricorso e il ricorrente dichiara di essere stato soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché con cessazione della materia del contendere, se l'avvenuto adempimento non è comprovato da elementi oggettivi sufficienti.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione quando questa abbia dato causa al giudizio mediante il precedente inadempimento.
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