Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024

Giustizia amministrativa202503686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2013/2024, deducendo implicitamente la mancata corresponsione della somma dovuta dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con memoria depositata il 15 gennaio 2026, di essere stata pagata e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione non era tuttavia supportata da elementi oggettivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo che la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento, non corroborata da elementi oggettivi, non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio, e sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare il venir meno della controversia, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie successivamente alla proposizione del ricorso e il ricorrente dichiara di essere stato soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché con cessazione della materia del contendere, se l'avvenuto adempimento non è comprovato da elementi oggettivi sufficienti.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione quando questa abbia dato causa al giudizio mediante il precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.