Cassazione Civile, Ordinanza n. 13841/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una proposta DOCFA relativa a un impianto aerogeneratore. La società aveva dichiarato una rendita catastale inferiore, poi rettificata dall'Ufficio. Dopo un precedente rinvio della Corte di cassazione, il giudice di merito aveva escluso dal computo della rendita il valore della torre eolica e aveva rideterminato la rendita in euro 4.490,00, richiamando una tabella contenuta in una memoria dell'Agenzia e dichiarando inammissibile la doglianza sulla metodologia complessiva di calcolo. La ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con sei motivi: 1) motivazione apparente o inesistente, per non aver spiegato l'iter logico-giuridico e per aver aderito acriticamente a una tabella dell'Ufficio senza confrontarsi con la CTU; 2) violazione del principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione; 3) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., per avere il giudice di rinvio erroneamente limitato l'oggetto del riesame al solo scomputo della torre; 4) violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, rivendicando la correttezza del calcolo del CTU; 5) omesso esame di un fatto decisivo sulla formulazione del quesito al CTU; 6) omessa pronuncia sul motivo di riassunzione relativo al procedimento di calcolo della rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente. Il giudice di rinvio non aveva indicato quali elementi avesse considerato per determinare la rendita catastale, con quali valori, né perché avesse preferito il calcolo prospettato dall'Agenzia rispetto alla CTU; si era limitato a un'affermazione conclusiva sulla torre e a un richiamo a una memoria difensiva, senza consentire il controllo sul rispetto del mandato di cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla determinazione della rendita, conforme al principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 36, d.lgs. n. 546/1992
Nei giudizi tributari la decisione deve essere adeguatamente motivata secondo il minimo costituzionale.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto e dare conto del percorso argomentativo seguito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 383 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti del rinvio fissati dalla sentenza rescindente.
art. 384 c.p.c.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte vincola il giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
È censurata l'omessa pronuncia su un motivo di riassunzione.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
Dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili speciali e particolari si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 22, L. n. 208/2015
La disciplina del 2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale e il perimetro dei beni inclusi o esclusi dal computo.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Non è stato abrogato tacitamente; mantiene rilevanza il rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 2012 per le metodologie di stima diretta.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Per opifici e immobili speciali la rendita si determina con stima diretta per singola unità.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Le unità immobiliari speciali non si classificano secondo il sistema tariffario ordinario.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
Per tali unità la rendita si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
In mancanza di valore di mercato, si può fare riferimento al costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio, non espone gli elementi considerati e non permette il controllo sulla logicità della decisione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e al perimetro del rinvio fissati dalla sentenza rescindente, ma deve comunque decidere compiutamente tutte le questioni necessarie alla definizione del thema decidendum delimitato dalla cassazione.
- In materia catastale, la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale o particolare richiede di considerare solo i beni inclusi nel perimetro normativo della stima; sono esclusi i componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo.
- L'esclusione di alcuni cespiti dal computo non esonera il giudice dal motivare analiticamente sulla restante base di calcolo e sui criteri utilizzati per rideterminare la rendita, indicando le singole componenti, i valori attribuiti e le ragioni di preferenza rispetto alla CTU.
- L'art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale, ma non ha eliminato le metodologie estimative della stima diretta già richiamate dalla disciplina previgente e dalla circolare n. 6/T del 2012.
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