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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4885/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di Parma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a più sentenze di condanna relative a reati di associazione di tipo mafioso e altri reati (omicidio, estorsione, esercizio abusivo di giochi/scommesse aggravato, falsità materiale, inosservanza di provvedimenti). Il Tribunale aveva fondato il rigetto anche richiamando un precedente provvedimento di un giudice dell'esecuzione non accolto in Cassazione nel 2011. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione per non aver valutato i nuovi elementi e il diverso petitum (nuove sentenze e più reati) rispetto alla precedente istanza; 2) violazione del contraddittorio e di norme processuali (artt. 178, 666 c.p.p., art. 111 Cost.) per aver acquisito il precedente provvedimento dopo l'udienza camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo ritenendolo assorbente. Ha rilevato che la precedente ordinanza riguardava condotte associative fino al 1994, mentre la nuova istanza abbracciava un arco temporale più ampio e un diverso petitum, quindi il ricorrente era legittimato a proporre nuova istanza e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminarla nel merito anziché dichiararla inammissibile per preclusione. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Parma per un nuovo giudizio in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183/2013 sulla diversa composizione del giudice di rinvio. Non è stata decisa la fondatezza della richiesta di continuazione sul merito, ma è stato disposto il riesame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla disciplina della continuazione applicabile in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che, quando il petitum della nuova istanza è diverso (più ampio) rispetto ad una precedente istanza, il giudice dell'esecuzione deve esaminare la richiesta nel merito e non dichiararla inammissibile per preclusione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Offesa relativa all'associazione di tipo mafioso; le condotte associative contestate in diverse sentenze sono state oggetto della verifica sulla possibilità di individuare vincoli di continuazione.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio, reato menzionato tra quelli oggetto delle precedenti sentenze cui si riferiva la richiesta di continuazione.

  • art. 629 cod. pen. (secondo comma)

    Norma sull'estorsione aggravata; i reati di estorsione aggravata sono stati richiamati tra i titoli di condanna valutati nel quadro della possibile continuazione.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative; menzionati come parte dei titoli di condanna rilevanti per la richiesta di continuazione.

  • art. 650 cod. pen.

    Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; richiamato tra i reati connessi e valutati nelle sentenze precedenti che la difesa riteneva riconducibili a un disegno criminoso unitario.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio e chiamata delle parti; il ricorrente deduceva violazioni procedurali relative al contraddittorio, ma la Corte ha deciso sul punto principale della legittimità della nuova istanza senza approfondire ulteriormente queste violazioni, avendo accolto il primo motivo.

  • art. 666, commi 2 e 5, cod. proc. pen.

    Norme relative al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; citate dal ricorrente per vizio procedurale, ma la Corte ha risolto la questione ritenendo invece che l'errore fosse la dichiarazione di inammissibilità di una nuova istanza con petitum diverso.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Principio del giusto processo; richiamato dal ricorrente con riferimento al contraddittorio; la decisione della Cassazione privilegia il diritto di ottenere l'esame di una istanza nuova e distinta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    Principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire a giudice in diversa composizione fisica; la Cassazione ha applicato tale principio nel rinvio.

Massime di principio

  • Se una nuova istanza in sede esecutiva ha un petitum diverso (es. riguarda periodi temporali più ampi o ulteriori titoli di condanna) rispetto a una precedente istanza, il giudice dell'esecuzione deve valutarla nel merito e non può dichiararla inammissibile per mera preclusione invocando decisioni pregresse.
  • La pregiudiziale rilevanza di un precedente provvedimento di rigetto non impedisce automaticamente la proposizione di una nuova richiesta quando emergono nuovi elementi o quando la portata della richiesta è diversa.
  • In caso di annullamento di un'ordinanza sulla continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve essere disposto a giudice in diversa composizione fisica, conformemente al principio costituzionale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale (es. sent. n. 183/2013).
  • Il corretto esercizio del diritto di difesa richiede che il giudice valuti i documenti e le sentenze allegate dalla difesa che possano dimostrare l'esistenza di elementi sintomatici di un disegno criminoso unitario e la sussistenza del vincolo di continuazione.
  • Le eccezioni procedurali (es. violazione del contraddittorio) possono essere rilevanti, ma non esonerano il giudice dall'obbligo di esaminare la nuova istanza sul merito quando il petitum è difformе e sussistono elementi nuovi.
  • Chi propone istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva dovrebbe documentare chiaramente la sovrapposizione territoriale, temporale o soggettiva e gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso per rendere difficoltosa la declaratoria di inammissibilità.

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