Ordinanza n. 4554/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 06.12.2024 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "-OMISSIS-” di -OMISSIS- con la quale si attesta che non è stato assegnato il sostegno scolastico alla minore -OMISSIS-; in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; e per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno, necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica; e per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario; nonché per la correzione di errore materiale presente nella sentenza della Sezione n. 35 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dirigenziale che attestava la mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno, nonché sentenza del TAR da correggere per errore materiale
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota con cui il dirigente scolastico attestava che alla minore non era stato assegnato il sostegno scolastico, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'insegnante specializzato per l'intero orario di frequenza, pari a 27 ore settimanali, la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno e il risarcimento dei danni. Nel presente giudizio, tuttavia, il difensore ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 35/2026, già definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e condanna dell'amministrazione alle spese di lite per soccombenza virtuale. L'errore riguardava l'indicazione, a pagina 4 e nel dispositivo della sentenza, del difensore della ricorrente: era stato indicato erroneamente l'avvocato Ciro Santonicola invece dell'avvocato Francesco De Cristofaro.
La decisione
Il TAR ha riscontrato la sussistenza dell'errore materiale e ha disposto la sostituzione del nominativo erroneamente indicato con quello corretto del difensore della ricorrente. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. L'ordinanza non riesamina il merito della controversia sul sostegno scolastico, già definita dalla sentenza n. 35/2026, né modifica la statuizione sulla cessazione della materia del contendere o sulle spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l'annotazione della correzione materiale sulla minuta e sull'originale del provvedimento corretto.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per il trattamento dei dati personali connesso alla gestione e diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento di categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contiene un'inesattezza meramente materiale, immediatamente rilevabile e non incidente sul contenuto decisorio, come l'erronea indicazione del nominativo del difensore.
- La correzione dell'errore materiale non può trasformarsi in una revisione o modifica della decisione: essa deve limitarsi a rettificare l'inesattezza individuata, lasciando ferme le statuizioni di merito e processuali del provvedimento originario.
- Quando un provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, la Segreteria deve procedere all'oscuramento di tali dati in ogni ipotesi di diffusione, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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