Cassazione Civile, Ordinanza n. 04592/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva intrapresa per il recupero di un credito relativo alle spese processuali liquidate in una sentenza del Tribunale di Messina, in favore del difensore distrattario. La debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione sostenendo che il credito fosse prescritto; l’opposizione è stata accolta dal giudice di pace e la decisione è stata confermata in appello dal Tribunale di Catania. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. in relazione all’art. 91 c.p.c., sostenendo che anche per le spese liquidate al difensore distrattario il termine di prescrizione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla sua data di decisione. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il differimento della decorrenza della prescrizione fino al passaggio in giudicato, previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., riguarda il credito fatto valere con la domanda giudiziale che opera come atto interruttivo ex art. 2943 c.c.; invece il credito per spese processuali del difensore distrattario nasce con la sentenza ed è autonomo rispetto al credito sostanziale oggetto del giudizio, sicché non si applica la regola invocata dal ricorrente. Il richiamo a precedente giurisprudenza su fattispecie sostanziali è stato giudicato inconferente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2945 c.c.
La sospensione della decorrenza della prescrizione fino al passaggio in giudicato opera per il credito fatto valere con la domanda giudiziale interruttiva, non per il credito autonomo alle spese processuali del difensore distrattario, che sorge con la sentenza.
art. 2943 c.c.
La domanda giudiziale è considerata atto interruttivo della prescrizione.
art. 91 c.p.c.
È richiamato come norma sulla condanna alle spese di lite, ma non estende al credito del difensore distrattario la disciplina dell’art. 2945, comma 2, c.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1 quater per determinare l’ulteriore importo dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La regola dell’art. 2945, comma 2, c.c. sul differimento della prescrizione fino al passaggio in giudicato riguarda il credito oggetto della domanda giudiziale che ha interrotto la prescrizione, non ogni credito collegato al processo.
- Il credito per le spese processuali spettante al difensore distrattario sorge con la sentenza che liquida le spese ed è autonomo rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
- Non è corretto estendere ai crediti per spese di lite la disciplina prevista per il credito sostanziale oggetto della domanda giudiziale, se la sentenza li fa sorgere direttamente.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi al credito sostanziale o a diverse fattispecie non è decisivo quando si discute della prescrizione delle spese processuali del difensore distrattario.
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